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Locazioni: obbligo di registrazione e sanzioni

30 Novembre 2012 Di Redazione Lascia un commento

Locazioni: obbligo di registrazione e sanzioni. 

A partire dal 2005 è stato reso obbligatorio registrare i contratti di locazione al fine di contrastare il fenomeno delle locazioni sommerse.

Locazioni: obbligo di registrazione e sanzioni.

La mancata registrazione del contratto di locazione, oltre alle sanzioni, dà da luogo alla presunzione di esistenza della locazione anche per i 4 periodi d’imposta antecedenti. Questa presunzione opera però solo limitatamente in ambito fiscale e non anche a livello civilistico. In tale ipotesi, come importo su cui pagare l’Irpef per ogni anno, si presume ( ai fini della determinazione del reddito) il 10% del valore catastale del fabbricato. Questa disposizione non trova applicazione per le locazioni ad uso abitativo a canone concordato (L. 431/98, art. 2 comma 3, art.4 comma 2 e 3).

affitti documentiInoltre, per impedire la registrazione di contratti di locazione per importi inferiori a quello che è realmente il canone pattuito, è stabilito che gli uffici non possono eseguire gli accertamenti nei confronti dei contribuenti che dichiarano un canone almeno pari al 10% del valore catastale del fabbricato.

Locazioni: obbligo di registrazione e sanzioni.

Una previsione simile è stata introdotta anche per l’accertamento dell’Irpef sui redditi dei fabbricati. Per cui è stabilito che gli uffici non possono rettificare il reddito derivante da immobili locati quando si dichiara l’importo maggiore il canone di locazione che risulta dal contratto (ridotto del 15%) ed il 10% del valore catastale dell’immobile. Anche queste disposizioni non  si applicano alle locazioni ad uso abitativo a canone concordato.

Locazioni: obbligo di registrazione e sanzioni.

Le sanzioni

sanzioni locazioneIn caso di mancata registrazione o registrazione con importo inferiore del contratto di locazione è stabilito un consistente sconto sull’affitto, nel caso in cui l’inquilino chieda autonomamente la registrazione all’Agenzia delle Entrate.

Infatti, se è l’inquilino a registrare il contratto, a partire da tale data il canone annuo è fissato d’ufficio in misura pari al triplo della rendita catastale. Se si considera che generalmente la media degli affitti si aggira su un importo annuo pari a 8 volte la rendita, lo sconto è davvero elevato.

Il proprietario che non registra il contratto è poi tenuto al pagamento di una sanzione che parte dal coppio dell’imposta dovuta e non versata.

Se poi l’inquilino segnala la registrazione di un contratto di locazione con importo inferiore a quello realmente pagato, egli ha diritto al pagamento del minor importo risultante dal contratto registrato.

Infine, ogni contratto di locazione registrato solo dopo la denuncia i evasione avrà una durata minima 4 anni più altri quattro.

Locazioni: obbligo di registrazione e sanzioni – da Redazione

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