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21/10/2010 - DIVISIONE EREDITARIA: PRINCIPI GENERALI

La divisione ereditaria. Perché ci possa essere una divisione ereditaria è necessario che il de cuius abbia istituito più eredi per quote ideali e non per singoli beni, concretamente individuati. (Vedi anche la guida completa alla successione).

Le norme sulla divisione ereditaria costituiscono una disciplina differente rispetto a quella generale sulla divisione ordinaria (art. 1100 c.c.); infatti in quest’ultimo caso si divide un singolo bene  mentre nella divisione ereditaria un complesso patrimonio fatto di  attività, passività, diritti e obblighi.

coerediSono soggetti alla divisione ereditaria solo i coeredi, non anche i collegatari (soggetti alla disciplina sulla divisione ordinaria).

La divisione si deve eseguire non appena uno dei coeredi lo richieda, a meno che gli altri non vogliano rimanere in comunione; di conseguenza si procederà ad una divisione parziale in riferimento alla quota dell’erede richiedente. 

La divisione ereditaria può essere evitata quando:

-    vi abbia proceduto personalmente il de cuius (art. 734 c.c.);
-    se sussistono impedimenti ( art. 715 c.c.);
-    sia spostata nel tempo su disposizione del de cuius.

Divisione contrattuale

Se tutti i coeredi sono d’accordo si procede alla divisione contrattuale, che altro non è che un contratto plurilaterale che si perfeziona con l’unanimità dei consensi sulle varie operazioni di divisione.
Il contratto può essere impugnato per violenza o dolo, ma non per errore; il contratto può essere rescisso per lesione se taluno dei coeredi prodivisione contrattualeva di aver subito una lesione rispetto alla quota di sua spettanza di oltre 1/4 (art. 763 c.c.). Il coerede contro cui è stata proposta l’azione di rescissione può troncare ne il corso offrendo il supplemento della porzione ereditaria.

Nel caso non si raggiunga l’unanimità dei consensi si procede alla divisione giudiziale ad iniziativa di qualsiasi coerede. Al giudizio devono partecipare tutti i coeredi e la sentenza, che può essere impugnata, attuerà la divisione.

La divisione può essere attuata anche direttamente dal testatore, però se lo stesso ha omesso di comprendere taluno dei legittimari o eredi istituiti allora la divisione è nulla (art. 735 c.c.).

Procedimento di divisioneintegrita immobili

Principio importante è quello che salvaguarda l’integrità degli immobili. L’art 720 c.c. afferma che se nell’eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o la cui divisione recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell’igiene, essi devono essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si procede alla vendita all’incanto. 

Altro principio importante è quello del retratto successorio. In pratica, il coerede che vuole vendere a terzi la sua quota o una parte di essa, deve notificare la proposta di vendita, con l’indicazione del  prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato entro due mesi dall’ultima delle notificazioni. Se il coerede non ha effettuato  la notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dal terzo compratore e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria. Se i coeredi che vogliano esercitare il diritto di riscatto sono più di uno, la quota è assegnata a tutti in parti uguali (art. 732 c.c.).

divisione ereditaria

Nel caso di specie i coeredi possono da un lato agire contro il coerede per il risarcimento del danno e dall’altro possono sostituirsi al terzo acquirente nell’acquisto della quota ereditaria al prezzo pagato e non all’effettivo valore di mercato. La norma mira a tutelare il corretto svolgimento delle operazioni di divisione in modo da evitare che esse avvengano tra persone diverse dagli istituiti. Per questo è necessario che vi sia ancora una situazione di comunione tant’è che il diritto di riscatto può essere esercitato finché dura lo stato di comunione ereditaria (e sempre entro 10 anni dalla alienazione).

La guida completa alla successione

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 gianluigi davide - 11/10/2011 15:10:07 

abbiamo ereditato le nostre case dopo il decesso di noistra madre. eRAVAMO, NOI TRE FIGLI, COMPROPRIETARI DI TRE IMMOBILI, DOPO DIECI MESI ABBIAMO DIVISO E OGNUMO DI NOI ABITA ADESSO NELLA RIPSETTIVA PRIMA CASA DI CUI E' DIVENTATO TITOLARE. IL COMUNE MI HA CHIESTO L' ICI DI COMPROPRIETAì SUGLI IMMOBILI DELLE SORELLE PER DIECI MESI: DEVO PAGARE?


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