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Vendita all’incanto nell’asta giudiziaria

30 novembre 2012 Di Redazione Lascia un commento

Vendita all’incanto nell’asta giudiziaria. Le case messe in vendita nell’asta giudiziaria provengono da procedure esecutive messe in atto contro coloro che non hanno pagato i loro debiti.

Vendita all’incanto nell’asta giudiziaria

Di conseguenza i beni dei debitori vengono messi in vendita al fine di consentire ai creditori di soddisfarsi sul ricavato della vendita. Vi sono due tipologie di asta: la vendita all’incanto e senza incanto.

Vendita all’incantovendita all'incanto

La vendita all’incanto è quella maggiormente utilizzata e consiste in una gara nel corso della quale ogni partecipante può proporre un’offerta. Per poter partecipare all’asta occorre presentare una domanda scritta alla cancelleria del tribunale presso cui si svolge l’asta e versare una cauzione. E’ poi necessario che ogni offerta superi il prezzo posto a base dell’asta o quello del precedente offerente nella misura di un aumento minimo indicata nell’avviso di gara.

L’asta giudiziaria si svolge in udienza, davanti al giudice competente oppure nello studio del notaio delegato dal giudice stesso. L’offerta fatta dai partecipanti è irrevocabile e l’aggiudicazione del bene è operata nei confronti del miglior offerente, decorsi 3 minuti dall’ultima offerta senza che ne sia seguita una maggiore.

Tuttavia l’aggiudicazione non è definitiva poiché il codice civile ammette la possibilità di presentare offerte entro 10 giorni, sempre che tali offerte superino di almeno 1/6 l’ultimo prezzo offerto. In tal caso segue una nuova gara tra i nuovi offerenti  (se sono più di uno) e l’aggiudicatario. Se il nuovo offerente è uno solo l’aggiudicazione avviene direttamente in suo favore.

Una volta conclusasi la vendita all’incanto i partecipanti non aggiudicatari possono ritirare le somme in cancelleria. Al contrario non può ritirare il denaro versato come cauzione l’aggiudicatario provvisorio in quanto, in caso di aggiudicazione definitiva, una parte del denaro sarà computata in conto prezzo e l’altro utilizzato per le spese di trasferimento del bene.

Il vincitore dell’asta deve versare il resto del prezzo nel termine previsto dall’ordinanza di vendita e consegnare la ricevuta al cancelliere. Se l’aggiudicatario non provvede al pagamento del prezzo nel termine, il giudice pronuncia con decreto la decadenza di quest’ultimo e dispone un nuovo incanto nelle forme ordinarie. L’aggiudicatario decaduto perde la somma depositata a titolo di cauzione.

Vendita all’incanto nell’asta giudiziaria – di Redazione

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