Possono beneficiare della detrazione Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), sia che risiedano sia che non risiedano nel territorio italiano. Detrazione per ristrutturazione. A chi spetta?
Detrazione per ristrutturazione. A chi spetta? Possono beneficiarvi sia i proprietari degli immobili che i titolari di diritti reali di godimento sugli immobili oggetto di opere di ristrutturazione che sostengono le relative spese.
Nello specifico:
– il proprietario o il nudo proprietario;
– il titolare del diritto di usufrutto, di uso, di abitazione o di superficie;
– chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato;
– i soci di cooperative divise e indivise;
– i soci delle società semplici;
– gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
La detrazione spetta anche al familiare convivente (il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado) del possessore dell’abitazione, interessata da lavori di ristrutturazione, a condizione che abbia sostenuto le relative spese e che i bonifici e le fatture siano a lui intestati. Occorre anche che la condizione di convivente sussista al momento della trasmissione della comunicazione di inizio lavori.
Se si è proceduto alla sottoscrizione del compromesso (contratto preliminare), l’acquirente ha diritto alla detrazione sempre ché sia stato immesso nel possesso dell’immobile e sempre ché abbia eseguito lui i lavori di ristrutturazione per cui si chiede la detrazione. Condizione necessaria in tal caso per beneficiare della detrazione è che il compromesso sia stato registrato presso l’ufficio competente e che l’acquirente abbia indicato nella comunicazione di inizio lavori gli estremi della registrazione.
Anche chi realizza i lavori di ristrutturazione da sé, senza avvalersi di ditte, può fruire dell’agevolazione però limitatamente alle spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati.
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