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Parti comuni: l’uso delle parti comuni nel condominio

30 Gennaio 2013 by Redazione 1 commento

parti comuni

Il diritto di ogni condòmino sulle parti comuni dipende dal valore del piano, o dalla porzione di piano, che gli appartiene. Parti comuni: l’uso delle parti comuni nel condominio.

 

Parti comuni: l’uso delle parti comuni nel condominio. Tale valore del piano è determinato al momento della nascita del condominio (senza tenere in considerazione il canone di locazione, i miglioramenti apportati e lo stato di manutenzione) ed è riportato nella tabella millesimale.

 parti comuniSpetta ad ogni condòmino il godimento delle parti comuni a condizione che rispetti:

–    le proprietà esclusive degli altri condomini;

–    la destinazione economica delle parti comuni;

–    e permetta agli altri condomini di godere delle parti comuni allo stesso modo;

–    il decoro e la sicurezza dell’edificio condominiale.

Infatti, il condòmino non può alterare o modificare la destinazione della cosa comune (destinazione che risulta da delibera assembleare, dal titolo o dall’uso comune della stessa) e non può eseguire nel piano, o porzione di piano, di sua proprietà esclusiva delle opere che producano danno alle parti comuni (art 1122 c.c.).

Per ciò che concerne l’uso del lastrico solare, essendo una parte comune dell’edificio può essere utilizzato da ciascun condòmino ad esempio per stendere il vestiario, collocarvi le antenne. Ma il lastrico solare può essere concesso in uso esclusivo o in proprietà esclusiva a uno o più condomini: in tal caso essi potranno apportarvi delle modifiche volte a migliorarne il godimento, non compromettendo il decoro architettonico dell’edificio.

Il proprietario esclusivo del lastrico solare può anche sopraelevare , ossia di costruire nuovi piani, ma nel rispetto dei seguenti limiti:sopraelevare

–    la sopraelevazione non deve recare pregiudizio al decoro architettonico dell’edificio;
–    la sopraelevazione non può essere eseguita qualora le condizioni statiche dell’edificio non lo consentano;
–    la sopraelevazione non può recare pregiudizio agli altri condomini, comportando ad esempio una diminuzione della luce ai piani sottostanti o una diminuzione di aria.

Inoltre, il condòmino che sopraeleva deve corrispondere agli altri condomini un’indennità proporzionata al valore attuale dell’area da occupare con la nuova opera.

Parti comuni: l’uso delle parti comuni nel condominio – di Redazione

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Interazioni del lettore

Commenti

  1. Emilia Civetta dice

    19 Novembre 2013 alle 11:18

    Vorrei sapere siccome io abito in mansarda in un concominio e sono vicino ad un balconcino comune, hanno messo due parabole con attaccati altri condomini. senza chiedere l’autorizzazione a noi abitanti del piano.
    possiamo obbligarli a mettere le loro antenne sui loro balconi????
    grazie mille.
    Emilia Civetta
    via xxv Aprile 15/C 20016 Pero

    Rispondi

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