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Certificazione energetica edifici: scopo, necessità, sanzioni

2 Maggio 2013 by Redazione 1 commento

certificazione energetica edifici

La certificazione energetica di una unità immobiliare, che ha validità di 10 anni, consente di far conoscere: il “fabbisogno di energia” necessario alla conduzione dell’unità immobiliare; la qualità costruttiva dell’unità immobiliare e se è stata rispettata la legge in tema di risparmio energetico degli edifici. Certificazione energetica edifici: scopo, necessità, sanzioni. 

Certificazione energetica edifici: scopo, necessità, sanzioni. La certificazione può essere obbligatoria in almeno 6 casi:

-nuova costruzione e ristrutturazione totale;

-messa in vendita dell’immobile con annunci su qualsiasi supporto

-trasferimento a titolo oneroso di immobili;

-nuovi contratti di locazione;

-sottoscrizione di un contratto di servizio energia

-due tra gli interventi per cui si richiede la detrazione fiscale del 55% e , più esattamente, la riqualificazione globale energetica dell’edificio e le coibentazioni.

certificazione energetica edificiDal 1/1/2012 in Lombardia in tutti gli annunci commerciali per vendita e locazione é obbligatorio indicare la classe energetica e il valore di prestazione energetica riportato sulla certificazione energetica con sanzioni che vanno dai 1000 ai 5000 euro. Tale obbligo é in vigore, anche a livello nazionale negli annunci immobiliari: da quelli su internet, a quelli sulle riviste, ai cartelli, ai volantini e agli annunci in tv.

Per poter ottenere l’indice e la classe bisogna necessariamente incaricare un tecnico. Questo ovviamente vale per tutti gli immobili, inclusi quelli non dotati di impianto di riscaldamento.

Se l’edificio è in corso ristrutturazione, ma l’intervento non  si modificheranno le prestazioni energetiche, il proprietario potrà utilizzare i dati contenuti nella certificazione energetica predisposta in passato, a condizione che sia stata redatta ai sensi della normativa Lombarda (dgr 5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni).

Nel caso di annunci commerciali che riguardino la vendita o la locazione di edifici o di unità immobiliari per i quali siano in corso lavori di installazione o ristrutturazione dell’impianto di riscaldamento; di nuova costruzione o ristrutturazione  o che dovrebbero modificare la prestazione energetica per il riscaldamento, negli annunci va riportata la dicitura “valore di progetto”, in modo da chiarire che i valori non fanno riferimento ad un attestato di certificazione energetica ma alla relazione tecnica di progetto.

E ancora, in caso di immobili nuovi, l’obbligo della certificazione energetica decorre al termine della costruzione medesima e sarà a cura del costruttore.

Per le offerte di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita debbono riportare l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica (ACE).

Se negli annunci immobiliari non vengono rispettate queste regole, il titolare dell’annuncio incorre  in una sanzione amministrativa da € 1000 a € 5000.

Certificazione energetica edifici: locazioni

certificazione energetica edificiCome già accennato prima la certificazione energetica è anche obbligatoria nella locazione quando:

– viene stipulato un nuovo contratto di locazione o rinnovare un contratto già esistente per immobili ad uso abitativo
– viene stipulato un nuovo contratto di locazione o rinnovare un contratto già esistente per immobili ad uso non abitativo
– viene stipulato un contratto di locazione per un immobile ad uso vacanza per una durata superiore di 30 giorni complessivi nell’anno
– viene stipulato un contratto di affitto di azienda comprensivo di immobili
– viene stipulato un contratto di locazione finanziaria (leasing) per un immobile.

Ricordiamo, inoltre, che è obbligatorio il rilascio della certificazione energetica per la sottoscrizione o il rinnovo di contratti di locazione di qualsiasi tipologia. La certificazione non è prevista per le agevolazioni per il fotovoltaico. Nulla comunque vieta che gli enti la pretendino quando concedono a interventi edilizi incentivi economici o urbanistici di qualsiasi tipo.

L’autocertificazione in classe G non è ammessa dalle direttive europee recepite, anzi sopravvive solo in casi particolarissimi, quando non si fa alcun annuncio di vendita, perché, per esempio, l’immobile è alienato a un vicino o a un figlio.

Vai alla Guida risparmio energetico 2013

Certificazione energetica edifici: scopo, necessità, sanzioni – di Elisabetta Paladini

 

Archiviato in:Energia

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Trackback

  1. Guida risparmio energetico 2013 ha detto:
    28 Maggio 2014 alle 19:13

    […] La certificazione energetica: scopo, necessità, sanzioni […]

    Rispondi

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