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Il pegno

30 Gennaio 2013 by Redazione 1 commento

il pegno

Il pegno è un diritto reale di garanzia che può avere ad oggetto:beni mobili, universalità di mobili, crediti e altri diritti aventi ad oggetto beni mobili. Il pegno. 

 

Il pegno. Esso è costituito dal debitore o da un terzo (che presta garanzia per il debitore) a garanzia dell’obbligazione  con un contratto che si perfeziona con la consegna materiale al creditore della cosa. Pertanto, è necessario lo spossessamento del debitore e l’appropriazione da parte del creditore.

Il pegnoIl pegno: Forma

La giurisprudenza ritiene necessaria la forma scritta non solo per potersi avvalere del diritto di prelazione ma anche per la nascita dello stesso diritto di pegno, poiché in difetto il creditore pignorante soccombe di fronte al terzo proprietario del bene che agisce in rivendica.

Il creditore pignoratizio, avendo in possesso la cosa, può agire con le azioni possessorie in caso di perdita del possesso. Però non può, senza il consenso del debitore, dare in pegno la cosa, concederne ad altri il godimento, usare la cosa, a meno che l’uso non sia necessario per la sua conservazione. Qualora il creditore abusi della cosa il debitore può domandarne il sequestro.

Se la cosa data in pegno è fruttifera, il creditore può, salvo patto contrario, far propri i frutti.
Il creditore ha diritto a ritenere la cosa fino all’integrale pagamento del capitale , degli interessi e delle spese relative al debito e al pegno.

E il debitore, dal canto suo, ha diritto a non versare le somme dovute se il creditore non restituisce la cosa o non ne dimostra il perimento, dovuto a causa a lui non imputabile.

il pegnoIl pegno: Diritto di prelazione

Il creditore, una volta che il debito sia venuto a scadenza ma non sia stato estinto, ha diritto di farsi pagare con prelazione rispetto agli altri creditori sulla cosa ricevuta in pegno.

Inoltre, per il conseguimento di quanto gli è dovuto il creditore può far vendere la cosa ricevuta in pegno.

Se poi la cosa data in pegno si deteriora fino a far temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi può chiedere al giudice in ogni momento l’autorizzazione alla vendita, previo avviso al debitore.

Il pegno irregolare

Il pegno irregolare si configura quando il debitore costituisce in pegno una cosa fungibile. Si pensi ad una somma di denaro depositata in un conto corrente.

In tal caso la proprietà della cosa si trasferisce al creditore che è tenuto a restituire, una volta estinto il debito, una cosa dello stesso genere e quantità.

Il pegno – di Redazione

Archiviato in:Burocrazia casa Contrassegnato con: diritti reali di garanzia

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  1. Diritti reali di garanzia, pegno e ipoteca ha detto:
    28 Maggio 2014 alle 19:17

    […] –    il pegno; […]

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