
Con l’accettazione dell’eredità si acquista la qualità di erede. Petizione ereditaria.
Petizione ereditaria. Quest’ultimo ha a disposizione una particolare azione, la petizione ereditaria, con cui può chiedere il riconoscimento della qualità di erede contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza alcun titolo, al fine di vedersi restituire tali beni (art. 533 c.c.).
Quindi, l’azione di petizione ereditaria può essere esperita sia:
– contro chi pretende di essere egli stesso erede e quindi legittimato a possedere i beni per tale motivo; in tal caso l’erede che agisce con l’azione deve provare unicamente l’esistenza di una valida vocazione a suo favore e la valida accettazione (per cui se ad esempio un erede legittimo contesta ad un erede testamentario la sua qualità in quanto ritiene che il testamento sia invalido, deve dare la prova della validità del testamento).
– contro chi possiede i beni ereditari senza contestare la qualità di erede ; in tal caso l’erede si deve limitare a provare che il bene posseduto dal terzo fa parte dell’asse ereditario.
Si tratta di un’azione volta ad accertare la qualità di erede o l’appartenenza del bene all’asse ereditario; la restituzione del bene è solo un effetto secondario conseguente all’accertamento della qualità.
L’azione di petizione ereditaria si presenta molto simile all’azione di rivendica con cui però ha in comune solo il risultato finale, ossia la restituzione del bene.
Cosa succede se chi possiede a titolo di erede o anche senza titolo aliena i beni a terzi prima di essere convenuto con l’azione di petizione ereditaria?
In tal caso l’erede può anche agire contro i terzi. Ma bisogna fare delle precisazioni.
Infatti, se una persona ha acquistato da persona che si dichiara e che appare come erede, ma non lo è (erede apparente), in tal caso sono fatti salvi i diritti dei terzi che abbiano acquistato a titolo oneroso e provino la loro buona fede.
Se i terzi abbiano acquistato dall’erede apparente un bene immobile o un bene mobile registrato, sono fatti salvi i diritti da loro acquistati qualora dimostrino di essere stati in buona fede e abbiano trascritto il relativo acquisto.
Qualora l’erede vero non riesce a recuperare il bene trasferito ai terzi allora può rivalersi sul possessore alienante (l’erede apparente che possieda i beni). Anche in tal caso si fa una distinzione:
– se il possessore che ha alienato i beni era possessore in buona fede ( lo è chi ha acquistato il possesso dei beni ritenendo per errore di essere erede), è obbligato a restituire all’erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto.
– Se, invece, il possessore era in mala fede e ha alienato in mala fede, deve risarcire all’erede vero l’intero danno da lui subito.
La guida completa alla successione
[…] La separazione dei beni del de cuius; – L’azione di petizione ereditaria; – La rinunzia all’eredità; – L’ acquisto del legato; – La delazione […]