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Riunione fittizia

30 Gennaio 2013 by Redazione 1 commento

riunione fittizia

Per poter determinare la quota disponibile (di cui il defunto può disporre liberamente) e la quota di riserva (riservata ai legittimari) si forma una massa di tutti i beni appartenenti al de cuius al tempo della morte (si considerano anche le donazioni fatte in vita) togliendone il passivo, ossia i debiti. Riunione fittizia .

 

Riunione fittizia. Dopo averli riuniti tutti fittiziamente ( si parla di riunione fittizia in quanto si tratta di fare una semplice operazione matematica)   si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.

La prova dell’appartenenza dei beni  al de cuius  e del loro valore deve essere data dal legittimario che  voglia controllare la congruità di quanto ricevuto o voglia stabilire quanto avrebbe dovuto ricevere. Può accadere che detratti i debiti, il passivo sia superiore all’attivo, per cui la quota di legittima va calcolata solo sulle donazioni che potrebbero in tal modo essere ridotte.

Facciamo un esempio pratico:

riunione fittiziaImmaginiamo che il de cuius abbia due figli e che in vita abbia donato ad un solo figlio beni per un valore di 200. Alla sua morte il defunto lascia per testamento 1000 ripartito in tal modo: 300 ad un figlio, 300 all’altro figlio, 400 ad un associazione. I debiti ammontano a 200.

Per vedere se la disposizione a favore dell’associazione è stata mantenuta nei limiti della quota disponibile ,togliamo dunque dal valore di tutti i beni i debiti per cui si avrà 1000-200=800; poi si aggiunge la donazione di 200 e si ottiene  1000. Dato che ai figli spettano i 2/3 del patrimonio a titolo di quota di riserva e cioè 666 (ossia 333 a ogni figlio), la quota disponibile è di 333 e pertanto la disposizione  fatta all’associazione (essendo di 400) è lesiva.

A questo punto entra in gioco la donazione di 200 fatta dal da cuius a uno dei due figli, dovendo verificare se la lesione sia anche nei suoi confronti. Se la donazione era stata fatta al figlio senza esonero da imputazione all’asse ereditario significa che essa era stata fatta in conto di legittima; in quest’ultimo caso la donazione va imputata all’eredità e allora la lesione non sussiste (in quanto la quota è di 333 e il figlio ha ricevuto in donazione anche 200; per cui è sufficiente che riceva altre 133 per arrivare a 333, mentre ne ha ricevuto 300). Si tratterà di reintegrare solo la quota di riserva dell’altro figlio che ha ricevuto solo 300, senza donazione, e che avendo invece diritto a 333 dovrà avere altri 33.

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Riunione fittizia – di Redazione

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Trackback

  1. Guida successione ha detto:
    28 Maggio 2014 alle 19:15

    […] –    la quota di riserva; –    la riunione fittizia; […]

    Rispondi

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