L’agevolazione “prima casa” può essere applicata anche in caso di trasferimento immobiliare per donazione o successione. Agevolazione prima casa in caso di successione o donazione.
Agevolazione prima casa in caso di successione o donazione. Il beneficio, in tal caso, opera solo in relazione alle imposte ipotecaria e catastale, dovute in misura fissa (168 euro), anziché nella misura, rispettivamente, del 2% e dell’1%. Le imposte di successione e donazione vanno invece applicate in misura ordinaria.
In caso di successione, l’agevolazione spetta se l’erede possiede i requisiti previsti per fruire del regime di agevolazione di prima casa:
-l’acquirente non può risultare titolare esclusivo (proprietario al 100%) o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove sorge l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;
– di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa che si sono succedute negli anni.
– di impegnarsi a stabilire la residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel territorio del Comune dove è situato l’immobile da acquistare, qualora già non vi risieda.
Nel caso di Donazione a “… favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, sono soggetti alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario, è superiore all’importo di 350 milioni di lire ”.
I trasferimenti di beni e diritti per donazione o altre liberalità tra vivi, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, sono assoggettati esclusivamente alle imposte ipotecarie e catastale qualora ricorra una di queste condizioni:
1) beneficiario è il coniuge, un parente in linea retta o un altro parente fino al quarto grado;
2) beneficiario è un soggetto diverso da quelli elencati al punto precedente purché il valore dei predetti trasferimenti a suo favore non sia superiore alla franchigia di euro 180.759,91, ovvero di euro 516.456,90 (se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni) (cfr. articolo 7, comma II-bis del Testo Unico Registro dell’imposta sulle successioni e circolare n. 91/E del 18 ottobre 2001).
Nei casi in cui il beneficiario sia un soggetto diverso dal coniuge, da un parente in linea retta o un altro parente fino al quarto grado e il valore de beni superi l’importo della franchigia predetto, il donatario deve corrispondere, oltre all’imposta ipotecaria e catastale, anche l’imposta di registro, calcolata sul valore della quota che eccede la franchigia.
Se l’acquisto ha ad oggetto un’abitazione che costituisce per il beneficiario prima casa ai sensi della disciplina dell’imposta di registro, le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa, come per gli acuisti mortis causa.
Inoltre, se l’acquisto dell’immobile com i requisiti prima casa, è soggetto anche all’imposta sui trasferimenti (registro), sul valore che eccede la franchigia, l’imposta è dovuta nella misura agevolata del 3%, invece del 7%.
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