
Sospensione del mutuo. Il “Piano Famiglie” dell’ABI, Associazione Bancaria Italiana, ha prorogato fino al 31 luglio 2011 la possibilità di presentare le domande volte ad ottenere la sospensione delle rate di mutuo qualora ricorrano determinate condizioni. Sospensione mutui: proroga fino al 31 luglio 2011.
Sospensione mutui: proroga fino al 31 luglio 2011. La sospensione delle rate sarà possibile per un massimo di 12 mesi e la domanda potrà essere presentata una volta sola, ossia non la potranno presentare coloro che ne hanno già beneficiato.
La possibilità riguarda solo coloro che hanno ottenuto un mutuo per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale per un importo fino a 150 mila euro , anche di più se così è stabilito dalla Banca.
Inoltre, i beneficiari del mutuo non devono superare i 40 mila euro annui di reddito e devono aver subito nel biennio 2009 e 2010 eventi particolarmente negativi come la perdita del posto di lavoro o un evento negativo sul fronte della salute.
In particolare gli eventi che danno diritto alla presentazione della domanda sono:
– la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, salvo il caso di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
– la cessazione dei rapporti di lavoro quali quelli di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che consistano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; sono fatte salve le ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso del datore di lavoro per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
– la sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito come la Cassa integrazione e altri;
– la morte o la sopraggiunta non autosufficienza.
Dopo aver presentato l’apposita domanda, reperibile on line sui portali di alcuni Istituti di Credito o direttamente allo sportello, la sospensione decorrerà entro i successivi 45 giorni.
La sospensione può riguardare sia le rate del mutuo a tasso fisso che quelle a tasso variabile o misto, inclusi i mutui cartolarizzati, rinegoziati, per i quali è stata fatta la surroga ed anche per i mutui accollati.
Quando poi si presenta la domanda è possibile scegliere tra due opzioni:
– o sospendere l’intera rata del mutuo; in tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento con pagamenti periodici.
– oppure solo il rimborso del capitale pagando comunque la quota interessi (quest’ultima opzione è prevista a discrezione della banca); alla fine del periodo di sospensione si riprenderà a rimborsare il solo capitale.
L’ABI ha fatto sapere che “l’iniziativa costituisce la misura minima alla quale le banche possono aderire, ferma restando la piena libertà di ciascun istituto di offrire al cliente condizioni migliori rispetto a quanto previsto dall’Accordo. Ad oggi hanno offerto condizioni migliorative 172 banche, rappresentative del 64% del mercato”.
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