
Il decreto legislativo n.28 del 3 marzo 2011, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 81 della «Gazzetta Ufficiale» n. 71 del 28 marzo, che prevede nuovi obblighi per le fonti rinnovabili e per la promozione del risparmio energetico, è entrato in vigore dal 29 marzo scorso. Procedura semplificata: “Pas” per le fonti rinnovabili.
Procedura semplificata: “Pas” per le fonti rinnovabili. Il d.lgs va a dare attuazione alla direttiva n. 28 del 23.04.2009 per la “promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”.
Con esso si tenta di raggiungere l’obiettivo, stabilito dalla Comunità Europea, di arrivare entro il 2020 a utilizzare il 17% del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili.
Il decreto persegue un duplice obiettivo.
Il primo è quello di introdurre nuovi incentivi e obblighi per l’uso delle fonti rinnovabili. Il secondo è quello volto alla promozione del risparmio energetico diretto a ridurre il consumo complessivo sul quale, nel 2020, andrà calcolata la quota nazionale.
Oltre alle questioni del passaggio dal terzo conto energia al quarto, il 1° giugno 2011, e la prospettiva dell’introduzione di limiti all’uso delle aree agricole per l’installazione di impianti fotovoltaici, il provvedimento de quo prevede altre novità.
Per ciò che concerne le autorizzazioni viene stabilito l’obbligo di una valutazione di impatto ambientale cumulativa per quegli impianti che si trovano sulla stessa area o in aree confinanti e la previsione dell’accelerazione e semplificazione degli iter diretti alla sostituzione di impianti energetici preesistenti.
Per gli impianti già in cantiere il decreto interviene sulle varianti al progetto autorizzato, avvertendo che l’autorizzazione unica necessita di essere rinnovata solo qualora vi siano modifiche sostanziali, da individuare in funzione delle dimensioni, dei volumi e del sedime occupato e non in base alla potenza dell’impianto.
Una delle novità più rilevanti è sicuramente l’introduzione del PAS, ossia della procedura abilitativa semplificata, che è un provvedimento simile alla DIA edilizia e diretta a sostituire appunto la DIA e la SCIA in campo energetico (ad esempio per la predisposizione di impianti fotovoltaici e minieolici).
La procedura abilitativa semplificata è una procedura che potrà essere applicata dalle regioni per gli impianti fino a 1 MW di potenza e le relative DIA vigenti potranno essere convertite in Pas su istanza di parte.
Per ciò che concerne poi le nuove costruzioni e le ristrutturazioni rilevanti, esse avranno l’obbligo di utilizzare fonti rinnovabili per almeno il 50% dei consumi di energia correlati alla produzione di acqua calda sanitaria e di quote comprese tra il 20 ed il 50% (crescenti dal 2012 fino al 2017) dei consumi aggregati per acqua calda sanitaria e climatizzazione degli ambienti; quest’ultimi valori sono dimezzati nei centri storici. Non sono, al contrario, incentivati gli impianti che servono a raggiungere la quota d’obbligo negli edifici. Vi è poi una norma che prevede che l’installazione delle pompe di calore è considerata estensione dell’impianto idrico-sanitario esistente.
Inoltre, sempre nell’ottica dell’obiettivo del 2020 è previsto che il 10% del consumo di energia associato ai trasporti dovrà essere assolto con fonti rinnovabili.
E’ poi previsto che i biocombustibili dovranno soddisfare criteri di sostenibilità. Infine, la concessione di aree pubbliche e di siti militari per installazione di impianti di generazione da fonti rinnovabili è possibile solo mediante una gara.
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