Un singolo condomino ha la facoltà di installare sulle parti comuni un impianti fotovoltaico a servizio del proprio appartamento. Condominio: installazione impianto fotovoltaico ad uso individuale
Fotovoltaico ad uso personale in condominio. Naturalmente è fatto salvo il diritto dell’assemblea condominiale di deliberare delle regole circa la sua utilizzazione.
Tale possibilità per il singolo condòmino è resa possibile dal tenore dell’art.1102, comma 1, del c.c. che dispone, in tema di comunione, che ogni partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto; a tal fine in condòmino può apportare a proprie spese le modifiche necessarie per il migliore godimento della cosa.
Circa la nozione di uso paritario ( art. 1102 c.c.) la Corte di Cassazione (Cass. 5 ottobre 2009, n. 21256) ha affermato che esso non significa che ogni partecipante alla comunione può fare della cosa un uso identico e contemporaneo ma significa che ognuno può trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a patto che questa sia compatibile con i diritti degli altri.
Venendo ora al caso specifico dell’installazione in condominio di un impianto fotovoltaico ad uso personale, si rammenta che la riforma del condominio ha aggiunto l’art. 1122-bis nel c.c. che prevede specificamente che è consentito installare in condominio impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato.
Ciò è possibile senza l’intervento dell’assemblea condominiale oppure con l’intervento della stessa quando occorra modificare le parti comuni (art.1122-bis, comma 3). In tal caso occorrono le maggioranze di cui all’art. 1136 c.c, comma 5, ossia il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all’assemblea e dei 2/3 del valore millesimale dell’edificio.
L’intervento dell’assemblea è facoltativo e non è volto ad autorizzare l’installazione ma a regolarne l’utilizzazione.
Quindi, se ad esempio per l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto dell’edificio occorre modificare una parte del tetto, l’interessato ne deve dare comunicazione all’amministratore condominiale indicando le modalità di esecuzione degli interventi.
L’amministratore dovrà poi convocare l’assemblea che potrà indicare le opportune modalità alternative per l’effettuazione dei lavori, imporre particolari cautele a tutela della sicurezza o del decoro dell’edificio, potrà subordinare la realizzazione dell’opera ad una garanzia contro eventuali danni ecc.
vincenzo dice
Volevo delle informazione precise se non e cambiata la normativa io vivo in un condominio di otto famiglie e io sto ultimo piano, il terzo volevo sapere se io vorrei istallare un impianto fotovoltaico o bisogno della maggioranza del condominio o posso installare senza chiedere nulla a nessuno visto che tempo indietro assemblea non mi autorizzato. grazie Vincenzo.