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Iva in detrazione: il diritto alla detrazione dell’imposta

6 Maggio 2013 by Redazione 1 commento

iva in detrazione

La detrazione fiscale, o detrazione d’imposta, è quella somma che il contribuente deve versare allo Stato ed è quella somma che si dovrà sottrarre dall’imposta lorda e cioè dal totale delle tasse sui redditi di cui si è debitori verso lo Stato Italiano. Iva in detrazione: il diritto alla detrazione dell’imposta. 

 

Iva in detrazione: il diritto alla detrazione dell’imposta. Il diritto alla detrazione dell’imposta sorge nel momento in cui essa diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto  medesimo. Per poter operare la detrazione, il contribuente deve essere in possesso del documento d’acquisto, fattura o bolla doganale di importazione.

C’è da dire però che il  principio generale della detraibilità dell’imposta a monte subisce alcune deroghe che rendono, per qualche aspetto, il soggetto Iva simile a un consumatore finale. In particolare, le fattispecie e di indetraibilità possono essere distinte in:

iva in detrazione1-indetraibilità specifica:  quando un determinato bene o servizio  viene impiegato per l’effettuazione di operazioni esenti, o comunque non soggette all’imposta,  il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti è precluso.

È importante sottolineare come tale  principio non opera quando un bene o un servizio viene impiegato dall’impresa per effettuare operazioni attive esenti che rilevano ai fini del pro rata IVA, di cui al comma 5 dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972. In questo caso, infatti, il principio di “indetraibilità specifica” cede il passo a quello della “indetraibilità da pro rata”.I contribuenti che devono applicare il metodo pro rata , nel corso dell’anno, utilizzano una percentuale provvisoriamente pari a quella dell’anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell’anno.

2-indetraibilità per masse (o “da pro rata”): “ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, il diritto alla detrazione dell’imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all’art. 19-bis”.  Dal computo del pro rata sono escluse:

-le cessioni di beni ammortizzabili;

-i passaggi tra le diverse attività;

-le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;

-le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, che hanno per oggetto aziende o rami d’azienda;

-le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;

-i passaggi dei beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società;

– operazioni esenti IVA ai sensi del num. 27-quinquies) dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972;

– operazioni esenti IVA ai sensi dei numeri da 1) a 9) dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, quando tali operazioni non rientrano nell’oggetto dell’attività propria dell’impresa.

3-indetraibilità oggettiva: si rende applicabile a prescindere dal soggetto che pone in essere l’acquisto, ovvero dalla tipologia di attività esercitata. Si applica su operazioni aventi come oggetto fabbricati a destinazione abitativa:

-acquisto;

-recupero;

-locazione, manutenzione e gestione;

Inoltre è prevista la detraibilità dell’imposte per le operazioni in capo ai seguenti soggetti:

-imprese che hanno come oggetto dell’attività la costruzione di fabbricati;

-imprese che hanno effettuato interventi di recupero sugli immobili abitativi acquisiti per la vendita.

L’impiego di beni immobili nell’effettuazione di operazioni esenti determina la rettifica della detrazione assolta a monte per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione, se avviene entro il periodo di osservazione fiscale, ossia entro il nono anno successivo a quello del’acquisto  o dell’ultimazione della costruzione.

iva in detrazioneLa rettifica della detrazione non opera nei seguenti casi:

-fabbricati posseduti alla data del 4-7-2006;

-fabbricati posseduti dalle imprese che li hanno costruiti o ristrutturati, per i quali il termine di quattro anni dalla data di ultimazione dei lavori sia già scaduto entro il 4-7-2006. L’obbligo di non rettificare la detrazione non incide comunque  sul regime fiscale con conseguente applicazione del pro rata di detrazione.

L e rettifiche delle detrazioni devono essere effettuare nella dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si verificano gli eventi che la determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie. Inoltre, la rettifica della detrazione Iva deve essere ragguagliata su base mensile o trimestrale.

Iva in detrazione: il diritto alla detrazione dell’imposta – di Elisabetta Paladini

Archiviato in:Burocrazia casa

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  1. Iva 4% prima casa:le agevolazioni fiscali acquisto della prima casa ha detto:
    28 Maggio 2014 alle 19:14

    […] Vedi anche: Iva in detrazione […]

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