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Bonifico detrazione fiscale: vale il vecchio bonifico

10 Giugno 2013 by Redazione 1 commento

bonifico detrazione fiscale

Bonifico detrazione fiscale: vale il vecchio bonifico

Bonifico detrazione fiscale: vale il vecchio bonifico. Nei giorni scorsi, precisamente il 6 giugno 2013, è entrato in vigore il decreto legge n.63 che ha dato il via all’eco bonus del 65% per il risparmio energetico ed ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 (30 giugno 2014 per i condomini) la detrazione del 50% per la ristrutturazione edilizia. Spetta la detrazione del 50% (dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) anche per i lavori finalizzati al risparmio energetico cosiddetto non qualificato (art. 16-bis, comma 1, lettera h del Tuir).

Bonifico detrazione fiscale per lavori non qualificati

I lavori di risparmio energetico non qualificati riguardano opere volte al conseguimento di risparmi energetici   mediante l’installazione di impianti alimentati con fonti rinnovabili. Vi rientrano i generatori di calore ad alto rendimento e impianti producenti energia da fonti rinnovabili non fossili come l’energia eolica, solare, aerotermica, idraulica, biomassa, oceanica, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas.

bonifico detrazione fiscale

Coloro che hanno iniziato a pagare prima del 6 giugno le spese sostenute per la riqualificazione energetica della casa per opere non qualificate (cui spetta il bonus 50% per lavori dal 26 giugno 2012 a fine 2013 o quello del 36% per lavori iniziati prima) non possono passare, per lo stesso lavoro, ora al bonus del 55% previsto per le opere di risparmio energetico qualificate (detraibili dal 6 giugno 2013 al 65%).

Per uno stesso pagamento non è possibile avere due bonus così come non è possibile usufruire di due detrazioni anche per pagamenti diversi ma riferiti allo stesso intervento. Per cui non si può usufruire della detrazione del 55-65% per pagare l’acconto dell’opera e del 36-50% per pagare il saldo.

Bonifico detrazione fiscale: scelta del bonus

Per cui occorre fare una scelta: di fronte a lavori ecologici si può optare per il bonus del 55% per il risparmio energetico (al 65% dal 6 giugno) e per quello a regime del 36% sulle ristrutturazioni edilizie (al 50% per pagamenti fatti dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2013).

Prima che venisse decisa la proroga della detrazione sulla riqualificazione energetica, molti hanno, nell’incertezza del futuro, pagato gli interventi effettuati ( installazione di pannelli solari, pareti isolanti, impianti di climatizzazione invernale, pavimenti, finestre, riqualificazione energetica generale della casa, per i quali spetta il bonus 55%) indicando sul bonifico la norma riguardante la ristrutturazione edilizia, ossia l’art. 16-bis, comma 1, lett.h del Dpr 917/86.  Così facendo, hanno voluto detrarre il 50% per le spese sostenute fino al 30 giugno 2013 ed il 36% dopo tale data; infatti, se il bonus sul risparmio energetico non fosse stato prorogato e loro avessero indicato nella causale la detrazione del 55%, avrebbero potuto detrarre solo le somme pagate fino a fine giugno 2013. Invece, così non è stato ed il bonus sulla riqualificazione energetica è stato addirittura aumentato.

Orbene, tutti coloro che hanno pagato, prima del 6 giugno 2013, con bonifico indicando la causale del 36-50% non possono farsi restituire i soldi dai fornitori e rifare il bonifico con la causale del 65%, ma devono continuare a pagare indicando nella causale la detrazione sulla ristrutturazione edilizia (art.16-bis, comma 1, lett. H, tuir) per cui si ha diritto al bonus 50% fino a fine dicembre e al bonus 36% dopo tale data.

Con risoluzione del 7 giugno 2012 n.55/E, l’Agenzia delle Entrate aveva dato un suggerimento, che al caso in esame non può più essere applicato. La risoluzione riguardava il caso dell’acquisto di un box pertinenziale che era stato pagato con un bonifico non parlante ossia senza l’indicazione della norma applicabile e del codice fiscale dell’ordinante e del beneficiario; in tal caso l’Agenzia aveva proposto di rifare il bonifico al fornitore con l’indicazione dei dati necessari (bonifico parlante) e di chiedere la restituzione della somma originariamente pagata.

Tale suggerimento non può seguirsi anche per i bonifici eseguiti correttamente e per un’altra agevolazione, ma solo per quelli non parlanti.

Bonifico detrazione fiscale: vale il vecchio bonifico – di Redazione

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Interazioni del lettore

Commenti

  1. antonio dice

    10 Ottobre 2013 alle 17:30

    volevo segnalare un portale dedicato all’operazione bancaria del bonifico: cosa è, a cosa serve, come si effettua, i tipi di bonifici: http://bonifico.org

    Rispondi

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