
Cosa prevede il codice civile in caso di svolgimento di attività pericolosa? Attività pericolosa. Riforma condominio 2013
Attività pericolosa. Riforma condominio 2013. L’obbligo giuridico di risarcire il danno prodotto per lo svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è posto dall’art. 2050 del codice civile a carico dell’esercente l’attività pericolosa il quale deve provare e dimostrare, per scagionarsi dalla responsabilità, di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Stando a quanto reso noto dall’art. 2050 c.c. debbono essere ritenute pericolose, oltre alle attività previste dall’art. 46 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza e alle attività prese in considerazione per la prevenzione degli infortuni o per la tutela della incolumità pubblica, anche tutte quelle altre che abbiano una pericolosità intrinseca o comunque dipendente dalle modalità di esercizio o dai mezzi di lavoro o macchinari impegnati.
Costituiscono, pertanto, attività pericolose tutte quelle che comportano rilevante possibilità del verificarsi di danni per loro natura o per le caratteristiche dei mezzi usati non solo nel caso di danno come conseguenza di un’azione, ma anche in caso di danno derivante da omissione di cautele.
La presunzione di responsabilità posta dall’art. 2050 del codice civile può essere vinta soltanto fornendo la prova particolarmente rigorosa a carico dell’esercente l’attività pericolosa di aver adottato tutte le misure idonee ad impedire il danno, non essendo sufficiente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza.
Ai fini dell’accertamento della responsabilità di cui all’art. 2050 c.c. il giudizio sulla pericolosità dell’attività va espresso attraverso una prognosi postuma, sulla base delle circostanze di fatto che si presentavano al momento stesso dell’esercizio dell’attività ed erano conoscibili dall’uomo medio, o, comunque, dovevano essere conosciute dall’agente in considerazione del tipo di attività esercitata.
L’art. 2043 del codice civile chiude il sistema risarcitorio garantito dal codice civile ogni volta che un fatto doloso o colposo cagioni ad altri un danno ingiusto.
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