La Corte di Cassazione , sez. I Penale, con sentenza del 19 marzo 2014, n. 12939, ha confermato che impedire il riposo in condominio integra gli estremi del reato di cui all’art. 659 cod. pen.
Il fatto: in un edificio condominiale dei bambini fanno un notevole rumore durante le ore notturne (fragoroso abbattimento delle tapparelle lasciate cadere con forza, passi marcati sul pavimento, colpi sordi, sbattimento della tavoletta del w.c., spostamento di mobili e suppellettili); neanche a seguito dei numerosi richiami dell’amministratore condominiale ed il successivo intervento dei carabinieri i rumori vengono meno, tanto da far constatare alle forze dell’ordine un vero e proprio disturbo per il riposo dell’intero condominio.
Per tale motivo i giudici hanno condannato i genitori di quei bambini che impedivano anche agli altri condomini di riposare e dormire per il reato di “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”; tale reato, essendo di tipo contravvenzionale, sussiste indipendentemente dalla volontà di compierlo, ben potendo configurarsi anche in ipotesi di mera colpa, come nel caso in esame.
Il disturbo in questione integra gli estremi del reato in quanto trattasi di disturbo generalizzato, ossia di rumori tali da arrecare disturbo alla totalità o ad un gran numero di occupanti del medesimo edificio, insomma ad una quantità considerevole di soggetti. Soltanto in tali casi potrà dirsi turbata o compromessa la quiete pubblica.
In caso contrario, ove i rumori rechino disturbo ad un numero più ristretto e ben determinato di persone, essi configurano solo un illecito civile, avverso il quale si potrà al massimo ricorrere alla tutela del giudice civile chiedendo un risarcimento.
Nel caso esaminato, oltre al risarcimento del danno, i genitori dei bambini che hanno arrecato disturbo sono stati condannati anche penalmente ai sensi dell’art. 659 c.p. a 2 mesi di arresto.
di Avv. Eleonora Nadia Delle Side
Lascia un commento