
Quando si può stipulare un contratto a tempo determinato in condominio. Lavoro in condominio. Contratti a tempo determinato
Lavoro in condominio. Contratti a tempo determinato. In un condominio il contratto di lavoro a tempo determinato (che presuppone un termine fisso oltre il quale il lavoro non può essere prestato dal lavoratore stesso) può essere stipulato in determinati casi.
Vediamo quali sono:
-per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto ai sensi dell’art. 2110 c.c.;
-per sostituzione di lavoratori assenti per ferie o permessi;
-per sostituzione di lavoratori assenti per aspettative;
-per sostituzione di lavoratori impegnati in attività formative;
-per sostituzione di lavoratori il cui rapporto di lavoro sia temporaneamente trasformato da tempo pieno a parziale;
-a servizio di residenze turistiche a carattere stagionale;
-per supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza del lavoro;
-per lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione;
-per l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno;
-a conclusione di un periodo di tirocinio o stage, allo scopo di facilitare l’ingresso di giovani nel mondo del lavoro;
-per l’inserimento di lavoratori con età superiore a 55 anni;
-per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale;
– per esigenze connesse a eccezionali cause di forza maggiore e/o calamità maturali.
I contratti a tempo determinato non possono superare il 10 % dell’organico complessivo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.
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