
Come funziona il rimborso e la compensazione del credito Iva. Credito Iva: rimborsi e compensazione
Credito Iva: rimborsi e compensazione. A volte l’effettuazione di operazione in regime di reverse charge può creare fisiologiche situazioni creditorie in capo al subappaltatore, a tal proposito il Legislatore ha introdotto delle disposizioni normative al fine di agevolare il rimborso o la compensazione del credito Iva.
Il rimborso del credito Iva spetta ai sensi dell’art. 30, co. 4, lett. A) del D.P.R. 633/1972 (aliquota applicata sugli acquisti e sulle importazioni superiore a quella applicata sulle operazioni attive, comprese quelle in reverse charge, maggiorata del 10%). Alle stesse condizioni spetta anche il rimborso del credito Iva infrannuale.
I rimborsi infrannuali sono trimestrali e si riferiscono ai primi tre trimestri dell’anno; la richiesta di rimborso può riguardare sia i contribuenti con liquidazioni mensili che quelli che effettuano le liquidazioni con periodicità trimestrale. Possono essere richiesti dai contribuenti che nel trimestre abbiano effettuato:
– cessioni o prestazioni con aliquota inferiore a quella sugli acquisti, maggiorata del 10%;
-operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% del volume d’affari;
– acquisti di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini IVA.
In alternativa al rimborso infrannuale i contribuenti possono utilizzare il credito IVA in compensazione. Il contribuente che vuole procedere con la compensazione del credito IVA deve tener conto che il limite massimo di credito IVA compensabile con il modello F24 è pari a € 516.456,90.
Il limite è stato elevato a € 1.000.000 nei casi in cui il modello F24 venga usato da imprese subappaltatrici con un volume d’affari del precedente anno costituito per almeno l’80% da prestazioni eseguite in base a contratti di subappalto.
I rimborsi Iva annuali o infrannuali sono eseguiti:
-in via prioritaria;
-entro tre mesi dalla richiesta.
Per quanto concerne i subappaltatori nel settore edile, il D.M. 22.3.2007 ha previsto tale priorità nell’esecuzione dei rimborsi solo se sussistano i seguenti requisiti:
– l’attività deve essere esercitata da almeno tre anni;
– l’eccedenza chiesta a rimborso deve essere almeno pari a Euro 3mila per il rimborso infrannuale o Euro 10mila per quello annuale;
– l’eccedenza chiesta a rimborso deve essere almeno pari al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuate nel periodo a cui si riferisce la richiesta.
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