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Cessione di immobili ristrutturati e fabbricati a uso abitativo

11 Novembre 2013 by Redazione Lascia un commento

Si applica l’aliquota Iva del 10% alla cessione di immobili oggetto degli interventi di recupero o di ristrutturazione (restauro e risanamento conservativo;  ristrutturazione edilizia; ristrutturazione urbanistica). Cessione di  immobili ristrutturati e fabbricati a uso abitativo

Iva in caso di cessione di case ristrutturate. Anche la cessione di un fabbricato a destinazione abitativa può rientrare nell’ambito di applicazione del regime di imponibilità ad Iva, ma  solo se i lavori siano stati materialmente almeno iniziati. Inoltre lo status di impresa ristrutturatrice deve essere acquisito “sul campo”, in quanto è necessario dimostrare la potenzialità ad eseguire l’intervento e la materiale esecuzione dei lavori.

In merito al trattamento Iva da riservare alle cessioni di immobili oggetto di interventi di recupero edilizio si dovrebbero prendere in considerazione due punti:

-la cessione del fabbricato abitativo deve avvenire entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori. Inoltre gli interventi di recupero non dovrebbero ricollegarsi ad uno stato di degrado dell’immobile e l’agevolazione Iva del 10% potrebbe trovare applicazione anche in caso di cambio di destinazione d’uso, che ovviamente non deve essere collegato al degrado del bene.

-l’aliquota del 10% viene applicata dalle imprese che hanno eseguito interventi di recupero. Ma attenzione perché nel caso in  cui la cessione del fabbricati intervenga anteriormente all’ultimazione ei lavori, l’aliquota applicabile sarà del 21%.

CESSIONE IMMOBILI OGGETTO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE

 
CEDENTEIMMOBILEACQUIRENTEREGIME IVA
Impresa che ha eseguito gli interventi di cui alle lett. C) d) ed
f) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001
Abitativo “non di lusso” (ceduto entro cinque anni
dall’ultimazione dei lavori)
Soggetto con requisiti “prima casa”Iva 4%
Impresa che ha eseguito gli interventi di cui alle lett. C) d) ed
f) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001
Abitativo “non di lusso” (ceduto entro cinque anni
dall’ultimazione dei lavori)
Acquirente diverso da soggetto con requisiti di “prima
casa”
Iva 10%
Impresa che ha eseguito gli interventi di cui alle lett. C) d) ed
f) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001
Abitativo “non di lusso” (ceduto entro cinque anni
dall’ultimazione dei lavori)
ChiunqueEsente Iva (registro 3% se acquirente prima casa, 7% negli altri
casi)
Impresa che ha eseguito gli interventi di cui alle lett. C) d) ed
f) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001
Abitativo “non di lusso” (ceduto entro cinque anni
dall’ultimazione dei lavori)
Chiunque10%
Impresa che ha eseguito gli interventi di cui alle lett. C) d) ed
f) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001
Abitativo “non di lusso” (ceduto entro cinque anni
dall’ultimazione dei lavori)
ChiunqueEsente Iva
Impresa che ha eseguito gli interventi di cui alle lett. C) d) ed
f) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001
Strumentale (non pertinenza di abitazione), nei casi di cui alle
lett. A) b) e C) dell’art. 10 n.8-ter) del D.P.R. 633/1972
ChiunqueIva 10%
Impresa che ha eseguito gli interventi di cui alle lett. C) d) ed
f) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001
Strumentale (non pertinenza di abitazione), nei casi di cui alle
lett. A) b) e C) dell’art. 10 n.8-ter) del D.P.R. 633/1972, con
esercizio dell’opzione per l’imponibilità
ChiunqueIva 10%
Impresa che ha eseguito gli interventi di cui alle lett. C) d) ed
f) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001
Strumentale (non pertinenza di abitazione), nei casi di cui alle
lett. A) b) e C) dell’art. 10 n.8-ter) del D.P.R. 633/1972, senza
esercizio dell’opzione per l’imponibilità
ChiunqueEsente Iva

Cessione di  immobili ristrutturati e fabbricati a uso abitativo – di Elisabetta Paladini

Archiviato in:Burocrazia casa Contrassegnato con: iva

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