
Il Reverse charge indica il meccanismo dell’inversione contabile che consente l’eliminazione dell’esigibilità dell’IVA del prestatore e la detraibilità dell’IVA a favore del committente il quale ha l’obbligo di auto fatturazione. Reverse charge, sanzioni applicabili
Ambito di applicazione del reverse charge. In particolare, si applica, per le fatture emesse dal 1 gennaio 2007, in relazione alle prestazioni di servizi rese nel settore edile, da parte di soggetti subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione e di ristrutturazione di immobili.
Le sanzioni previste in caso di errata applicazione del meccanismo di reverse charge sono contenute nell’art. 6, co. 9-bis, D.Lgs. 471/1997:
ERRATA APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE –SANZIONI APLLICABILI
Ambito applicativo | Operazioni in regime di reverse charge di cui agli art. 17 e 74, co.7 e 8,D.P.R. 633/1972 (risultano quindi escluse le operazioni intracomunitariedi beni mobili, in quanto disciplinate dalle disposizioni del D.L. 331/1993) |
Misure delle sanzioni | Le sanzioni sono previste:-in misura proporzionale, dal 100% al 200% dell’imposta non applicata, con un minimo di euro 258, nelle ipotesi di mancato assolvimento dell’imposta da parte al reverse charge, ovvero nelle ipotesi di mancato versamento dal cedente o prestatore che ne abbia omesso il relativo -in misura proporzionale, pari al 3%, con un minimo di euro 258, |
Solidarietà | In genere è prevista una solidarietà di entrambi i soggetti per il pagamento dell’imposta dovutain applicazione del regime di inversione contabile. Invece per le sanzioni, la solidarietà delle partiè prevista nelle fattispecie di irregolare addebito dell’imposta da parte del cedente o prestatore che bene omette il versamento (dal 100% al 200%), e nel caso di applica la sanzione del 3%. |
Detrazione | L’imposta assolta in modo irregolare legittima il cessionario o committente all’esercizio del diritto di detrazione. |
Omessa fatturazione | L’omessa fatturazione, da parte del cedente o prestatore, di operazione soggetta a reverse charge è sanzionatadal 5% al 10% del corrispettivo, con un minimo di Euro 516. In tale ipotesi, resta comunque obbligatorioregolarizzare l’operazione mediante emissione di autofattura. |
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