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Delibera assemblea condominiale

30 Gennaio 2013 by Redazione Lascia un commento

assemblea condominio

Perché l’assemblea condominiale possa deliberare è necessaria che si sia regolarmente costituita. Delibera assemblea condominiale. 

 

Delibera assemblea condominiale. In base all’art. 1136 c.c. l’assemblea in 1° convocazione è regolarmente costituita quando siano intervenuti tanti condomini che rappresentino:

–    i 2/3 del valore dell’edificio;
–    i 2/3 dei partecipanti al condominio.

L’assemblea in 2° convocazione è regolarmente costituita quando siano intervenuti tanti condomini che rappresentino:Delibera assemblea condominiale

–    1/3 del valore dell’edificio;
–     almeno 1/3 dei partecipanti al condominio.

Per cui ai fini di una valida costituzione dell’assemblea si tiene conto del criterio del “valore” e di quello  delle “teste”. Scarica gratuitamente il fac simile del verbale di assemblea cliccando qui)

Tali maggioranze devono essere sempre rispettate in quanto le disposizioni in tema di quorum per la valida costituzione dell’assemblea sono inderogabili; neanche il regolamento di natura contrattuale può prevedere maggioranze diverse da quelle previste.

L’amministratore è tenuto a indicare nel verbale l’eventuale mancato raggiungimento delle maggioranze prescritte in prima convocazione e ove non lo facesse dovrà, in seconda convocazione, applicare le stesse maggioranze previste per l’assemblea in prima convocazione (ciò a pena di nullità delle deliberazioni).

A seconda del tipo di delibera da adottare sono previste maggioranze diverse affinché la delibera sia valida:

–    per gli atti di ordinaria amministrazione e per le riparazioni straordinarie di lieve entità occorre un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio(in 1° convocazione) o  1/3 dei partecipanti al condominio e almeno 1/3 del valore dell’edificio (in 2° convocazione);

–    per gli attiDelibera assemblea condominiale eccedenti l’ordinaria amministrazione ma non costituenti innovazioni, per la nomina e revoca dell’amministratore un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e la metà del valore dell’edificio (sia in 1° che in 2° convocazione);

–    per le opere costituenti innovazioni un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei condomini e i 2/3 del valore dell’edificio (sia in 1° che in 2° convocazione).

Le deliberazioni vincolano tutti i condòmini, ma i dissenzienti possono impugnare le deliberazioni contrarie al regolamento o alla legge.

Delibera assemblea condominiale – di Redazione

Archiviato in:Burocrazia casa Contrassegnato con: assemblea condominio

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