Cosa succede se un condomino si allontana dall’assemblea dopo la sua costituzione? Allontanamento dall’assemblea di condominio
Allontanamento dall’assemblea di condominio. Se un condomino si allontana dopo la costituzione di un’assemblea, la Suprema Corte ha stabilito che, ai fini del calcolo delle maggioranze prescritte dall’articolo 1136 c.c., per l’approvazione delle delibere assembleari, non si può tener conto delle adesioni espresse in un momento diverso da quello della votazione.
In altre parole, pur affermando la necessità della partecipazione del condomino alla votazione, mantiene fermo il principio secondo cui l’allontanamento di uno o più intervenuti, dopo la normale costituzione dell’assemblea, non incide sulla validità del quorum costitutivo, ma se manca il numero legale (ossia il quorum sufficiente per poter deliberare), può semplicemente discutere i problemi senza raggiungere una delibera sull’argomento.
Il condomino ha l’obbligo di comunicare il suo allontanamento, ma tale obbligo non comporta nessuna sanzione. Per cui se il presidente abbia a notare l’assenza dello stesso è bene che lo annoti a verbale indicando l’orario. Nel caso di segnalazione dell’allontanamento, non si terrà semplicemente conto della presenza di quel condomino nel calcolo del quorum ed egli, considerato assenze, avrà diritto ricevere copia del verbale assembleare.
Se l’assenza non viene comunicata e si tiene comunque conto del condomino nelle votazioni successive all’allontanamento, la decisione stessa potrebbe essere annullata.
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