L’articolo 67 disp.att.c.c. dispone che ogni condominio può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Delega assemblea condominiale. Mancanza o irregolarità della delega
Delega assemblea condominiale. Mancanza o irregolarità della delega. Potrebbe accadere anche che la delega non sia correttamente conferita o mai conferita, ma che il delegato partecipi comunque all’assemblea ed esprima il voto in nome del condomino da lui rappresentato. Si potrebbero anche verificare casi in cui il delegato non rispetti le istruzioni ricevute ed esprima voto in contrasto con la volontà del condomino rappresentato.
Cosa fare, quindi, in queste situazioni? Nel primo caso, ossia in presenza di “falsus procurator” (soggetto privo di regolare incarico di rappresentanza), il condomino che è stato rappresentato in assemblea può scegliere di impugnare la delibera o di ratificare il comportamento del falsus procurator.
Il condomino falsamente rappresentato potrebbe anche decidere di non ratificare l’operato ed agire per via giudiziaria per far valere l’inefficacia della delibera. In questo caso il condomino può pretendere che il voto del falsus procurator non venga preso in considerazione ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi.
E ancora, l’amministratore, al fine di prevenire ogni problema futuro può adottare una nuova delibera. Inoltre, lo stesso, quale rappresentante del condominio e di tutti i condomini, può anche richiedere e ottenere un risarcimento del danno contro il falsus procurator.
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