
Il bilancio preventivo presentato dall’amministratore rappresenta il presumibile ammontare delle spese condominiali, sia ordinarie sia straordinarie, relative all’esercizio annuale. Bilancio preventivo e obbligo di pagare i contributi. Riforma condominio 2013
Bilancio preventivo e obbligo di pagare i contributi. Riforma condominio 2013. Il primo comma, n.2) dell’articolo 1135 c.c. prevede l’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e la relativa ripartizione tra i condomini. La delibera assembleare che approva un preventivo e il relativo piano di riparto è indispensabile ai fini di una corretta vita amministrativa.
La Suprema Corte ha comunque stabilito che l’amministratore può chiedere il decreto ingiuntivo anche dopo l’anno di gestione, sulla base del bilancio preventivo approvato.
E ancora, la sentenza della Cassazione 856/2000 ha stabilito che “l’obbligo del condominio di pagare i contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni dell’edifico deriva dalla concreta attuazione dell’attività di manutenzione e sorge quindi per effetto dell’attività gestionale concretamente compiuta e non per effetto dell’autorizzazione accordata all’amministrazione per il compimento di una determinata attività di gestione”.
Per le spese ordinarie e la conservazione dei beni in comune e per le prestazioni dei servizi, la stessa Cassazione ha fornito una precisazione, ossia che “rimane fermo il principio dell’effettività della gestione, mentre per i lavori straordinari, le innovazioni, le migliori utilizzazioni e gli adeguamenti agli obblighi normativi occorre far riferimento alla delibera di approvazione che quindi assume valore costitutivo dell’obbligo”.
Questa interpretazione, fatta propria dalle SS.UU. in ed oggi dal nuovo testo dell’art. 23 c.p.c., risponde certamente ad esigenze pratiche (anche se appare un pò manichea la considerazione che, quando agisce l’amministratore per il pagamento di spese condominiali nei confronti del condomino moroso, in realtà ad agire sono tutti gli altri condomini e, quindi, si tratta di una controversia tra condomini) e ad esigenze sistematiche dato che già il precedente art. 21 c.p.c. prevede, quale foro speciale per le cause relative a diritti reali immobiliari quello del luogo dove è posto l’immobile.