
Nel codice civile non si trova una vera e propria definizione di assemblea di condominio, che va desunta dal complesso degli articoli 1135, 1136 e 1137 c.c., nonché da quelle disposizioni relative all’assemblea delle società. Cos’è l’assemblea condominiale. Riforma condominio 2013
Cos’è l’assemblea condominiale. Riforma condominio 2013. Per analogia legis si ricorre alle norme che riguardano le società, in quanto il condominio, rappresenta una proprietà suddivisa in varie unità di cui ogni condomino si vede riconosciuto un valore che è proporzionale all’intero edificio.
Tale valore è stabilito in base alle tabelle millesimali, che rappresentano un mezzo con cui di effetti a una ponderazione tra la proprietà del condomino e l’intero stabile. Inoltre è bene dire che i millesimi per i condomini non rappresentano la misura del potere della cosa, ma sono l’espressione della forza del voto in assemblea nonché la misura della partecipazione alle spese.
Tornando all’assemblea, essa è l’organo sovrano del condominio e può deliberare su qualsiasi problema di interesse comune e può adottare qualsiasi provvedimento.
L’assemblea si compone di tutti i condomini partecipanti ed emette una deliberazione che può essere definita come un atto complesso formato dall’unione della volontà dei singoli partecipanti che, hanno una loro validità ai fini del computo delle necessarie maggioranze solo al raggiungere delle quali l’atto assume forza giuridica; ciò per una complessa volontà del legislatore tesa principalmente al rispetto delle minoranze e degli assenti. In sostanza, l’assemblea è l’organo di autogoverno dei condomini che trasformano le singole volontà in volontà collegiale.
E ancora, la stessa assemblea può darsi delle regole per il suo funzionamento.
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