
Con il DL 54/2013 il Governo ha previsto di riformare la fiscalità immobiliare. Imu prima casa. Cosa cambia dopo il DL 54/2013
Imu prima casa. Cosa cambia dopo il DL 54/2013. La prima importante novità è stata quella di sospendere la prima rata dell’Imu per le abitazioni principali, ma anche per i terreni ed i fabbricati rurali.
In ogni caso, perché la sospensione sia effettiva occorre che il Governo attui tale riforma entro il 31 agosto prossimo, altrimenti ciò che non si è pagato a giugno dovrà essere saldato entro il 16 settembre.
Nello specifico, vediamo allora quale situazione si è venuta a delineare.
E’ sospesa l’IMU per l’abitazione principale, intendendo per abitazione principale quella in cui si dimora abitualmente e si risiede anagraficamente. Quindi, il proprietario di casa e la famiglia devono avere la residenza e dimorare abitualmente nell’immobile. In caso contrario si applicano le aliquote previste per gli altri immobili.
A tale regola generale vi sono due eccezioni:
– Quando i coniugi hanno la residenza in due case di proprietà, in Comuni diversi, per motivi lavorativi. Le due case vengono considerate abitazioni principali;
– Quando la casa è assegnata al coniuge dopo la separazione o il divorzio; in tal caso l’assegnatario della casa è considerato il titolare esclusivo del diritto di abitazione e l’Imu va pagata da lui come abitazione principale.
Le case concesse in comodato d’uso gratuito ai figli o ai parenti non sono esentate dal pagamento dell’Imu, ma sono considerate seconde case.
Diversamente rientrano nelle abitazioni principali anche le pertinenze che possono essere accatastate come magazzini, rimesse o box, tettoie. Ogni abitazione principale però può essere legata ad una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale. Questo significa che chi ha due rimesse o due cantine ha l’obbligo di scegliere quale delle due legare all’abitazione principale; l’altra paga l’imu (andava pagata la rata di giugno).
Oltre che per l’abitazione principale, la prima rata dell’Imu è stata sospesa anche per:
– Gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, considerati come abitazione principale anche se in essi la titolarità dell’immobile non coincide con residenza e dimora principale;
– Gli immobili degli Istituti autonomi case popolari (Iacp);
– I terreni agricoli, ossia quelli destinati all’esercizio delle attività agricole anche se non condotti o posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli;
– I fabbricati rurali strumentali all’attività agricola.
Non sono rientrati nella sospensione dall’Imu le case signorili, ossia quelle accatastate in A/1 , le ville accatastate in A/8 e i castelli (A/ 9).
Lascia un commento