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IMU e Tasi: ravvedimento entro il 16 marzo 2015

6 Febbraio 2015 by Redazione Lascia un commento

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Grazie al nuovo ravvedimento medio, previsto dalla Legge di stabilità 2015, è possibile pagare Imu e Tasi 2014 entro il 16 marzo prossimo. IMU e Tasi: ravvedimento entro il 16 marzo 2015

Chi non è riuscito ancora a pagare il saldo dell’Imu e della Tasi, dovute per il 2014, potrà farlo con una sanzione ridotta al 3,33% entro il 16 marzo 2015.

Dunque, a partire dal 1° gennaio 2015 cambiano le regole per il ravvedimento operoso (art. 13 del Dlgs. 472/1997), istituto che consente al contribuente di sanare e regolarizzare la sua posizione con il fisco entro un determinato periodo di tempo mediante il pagamento, insieme all’importo dovuto, di sanzioni ridotte in base ai giorni di ritardo e non la sanzione piena del 30% dell’importo dovuto.

Nello specifico, è stata inoltre prevista la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, anche quando la violazione sia già stata accertata o siano iniziate le ispezioni, gli accessi o altre attività amministrative di cui i contribuenti abbiano avuto formale conoscenza; fa eccezione la notifica di avviso di liquidazione e accertamento.

A seguito del nuovo trattamento sanzionatorio, le sanzioni previste sono le seguenti:

– sanzione ridotta di 1/10, se il ravvedimento avviene entro 30 giorni dall’omissione (ravvedimento breve);

-sanzione ridotta di 1/9, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il 90esimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore (c.d. ravvedimento medio);

– sanzione ridotta di 1/8, se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore (c.d. ravvedimento lungo);

– sanzione ridotta di 1/7, se gli errori e le omissioni vengono regolarizzati entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;

– sanzione ridotta di 1/6, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore;

– sanzione ridotta di 1/5, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (la violazione non deve consistere nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto e/o nell’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale).

imu e tasiSe tali nuovi regole sul ravvedimento si applicano sempre ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, al contrario, per i tributi locali (IMU e Tasi) si applica solo il nuovo ravvedimento medio. Inoltre, le nuove disposizioni si applicano anche alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2015.

Quindi, i contribuenti che non sono riusciti a pagare il saldo Imu e Tasi alla scadenza del 16 dicembre 2014 hanno ora la possibilità di regolarizzare la propria posizione, col ravvedimento medio, pagando l’importo dovuto delle imposte entro 90 giorni dalla scadenza, ossia entro il 16 marzo 2015, insieme ad una sanzione ridotta a 1/9 del 30% (sanzione piena), ossia al 3,33%.

Come si paga

Il pagamento dell’Imu e della Tasi va effettuato utilizzando il modello F24, dove nella casella relativa andrà barrata la voce Ravv.

Di seguito i codici tributo da indicare, sia per l’Imu che per la Tasi.

 I codici tributo per pagare l’IMU :
-3912 per l’abitazione principale e relative pertinenze;
-3914 per i terreni;
-3916 le aree fabbricabili;
-3918 per gli altri fabbricati.

I codici tributo da indicare per la Tasi :
-3958 per l’abitazione principale e relative pertinenze;
-3959 per fabbricati rurali ad uso strumentale;
-3960 per le aree fabbricabili;
-3961 per altri fabbricati.

IMU e Tasi: ravvedimento entro il 16 marzo 2015

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