Mutui : i fogli informativi.
Il foglio informativo è un documento che banche e società finanziarie sono tenute a mettere a disposizione del consumatore ed in esso sono indicate, in modo chiaro e dettagliato, tutte le caratteristiche ed informazioni riguardanti un determinato prodotto finanziario (prestito, cessione, mutuo, etc.,).
Mutui : i fogli informativi.
Nel caso specifico dei mutui, sono in genere previste quattro sezioni, che riguardano nell’ordine:
– informazioni sull’istituto di credito;
– caratteristiche e rischi tipici dell’operazione;
– condizioni economiche dell’operazione;
– clausole contrattuali che regolano il mutuo.
Nella prima sezione dei fogli informativi vengono indicati i dati identificativi della banca erogatrice, la denominazione, la sede legale, etc..
Nella seconda sezione è contenuta una descrizione dei principali rischi connessi all’operazione, come, ad esempio, quelli relativi al tasso di interesse, al tasso di cambio, ai meccanismi di indicizzazione ed i limiti della copertura di garanzia.
Nella terza sezione sono indicate le condizioni economiche che riguardano il tasso e gli esatti criteri in base ai quali esso può variare e tutti gli altri oneri (commissioni, spese, penali), che gravano sul cliente.
Si tratta di un punto molto importante perché fornisce indicazioni precise riguardanti la periodicità e modalità del calcolo degli interessi, gli interessi di mora, l’andamento di parametri variabili (nel caso di mutui a tasso variabile), i criteri di indicizzazione, tutte le spese previste dall’operazione (istruttoria, spese postali, spese di comunicazioni periodiche) ed eventuali costi previsti in caso di scioglimento del contratto, le penali, Taeg o Isc, se previsti.
L’ultima sezione contiene il riepilogo delle clausole (esclusi gli aspetti economici) e riporta in sintesi quelle riguardanti i principali obblighi e divieti.
Banche e finanziarie sono tenute anche alla consegna di una copia del testo contrattuale (foglio informativo) al cliente che la richiede, prima della conclusione del contratto, anche se ciò non impegna le parti alla successiva stipula del mutuo.
Inoltre, se le condizioni in essa contenute dovessero subire variazioni, prima del conclusione dell’operazione, gli istituti di credito dovranno comunicarlo al cliente e fornire, su richiesta, la copia del nuovo testo contrattuale.
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