Il Bonus casa 2013 introduce l’Ape, attestato di prestazione energetica nella compravendita e affitto di immobili
Ape e Ace, cosa cambia
Conosciamo l’Ace, l’attestato di certificazione energetica. Il decreto del governo, conosciuto come bonus casa, ma anche come eco-bonus, non lo manda in pensione a favore dell’ Ape (attestato di prestazione energetica), ma glielo affianca.
La certificazione energetica degli edifici (Ace), ancora in essere, è una procedura di valutazione prevista dalle direttive europee 2002/91/CE e 2006/32/CE. Rappresenta la disciplina complessivamente stabilita in tema di rendimento energetico dell’edilizia e contenuta nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192. L’Ace è un documento, redatto secondo le particolari norme e i criteri di cui alla relativa normativa, attestante la prestazione, l’efficienza o il rendimento energetico di un edificio. Al momento dell’ acquisto o della locazione di un immobile, oltre ad essere obbligatorio, è utile per informare sul consumo energetico e aumentare il valore degli edifici ad alto risparmio energetico. l’ACE, attualmente, va obbligatoriamente realizzato in caso di compravendita di immobili e in caso di locazione onerosa (solo per gli edifici costruiti o venduti dopo il 2008). Dal Gennaio 2012 negli annunci immobiliari vanno inseriti gli indici di prestazione energetica.
Cosa attesta l’Ape (attestato di prestazione energetica)
Il nuovo attestato Ape, la cui entrata in vigore dipende da quando ne sarà pronto lo schema relativo, dovrà attestare la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornirà raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica. Potrà essere predisposto solo da esperti qualificati e indipendenti.
L’Ace potrà continuare ad essere redatto ma al solo fine di semplificare il successivo rilascio dell’Ape, attestato di prestazione energetica. Per gli edifici per i quali è già stato predisposto l’Ace, l’Ape non sarà obbligatorio.
Durata e predisposizione dell’Ape
L’ attestato di prestazione energetica (Ape) avrà una durata di 10 anni dal momento in cui sarà redatto. Dovrà essere predisposto nuovamente prima dei 10 anni solo nel caso in cui interventi di qualificazione o ristrutturazione importanti vadano a modificare la classe energetica dell’edificio. In tal caso sarà la ditta che ha effettuato i lavori a dover riconsegnare l’immobile fornito di Ape.
L’Ape (attestato di prestazione energetica) sarà necessario ed indispensabile nel caso di vendita o locazione dell’immobile. L’attestato dovrà essere a disposizione del potenziale acquirente o potenziale locatario fin dall’inizio delle trattative di vendita o di locazione. Alla fine delle trattative che avranno esito positivo, l’Ape dovrà essere consegnato a chi avrà a disposizione l’immobile. Anche nel caso di vendita su progetto le trattative e la vendita stessa dovranno avere evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e l’Ape (attestato di prestazione energetica) dovrà essere fornito insieme alla dichiarazione di fine lavori.
Ape e annunci immobiliari
Gli annunci immobiliari, sia di vendita che di locazione dovranno, inoltre, indicare l’indice di prestazione energetica e la classe energetica corrispondente all’edificio oggetto dell’annuncio. Ciò vale per gli annunci inseriti su qualsiasi mezzo di informazione.
L’acquirente o il locatario dovranno, al momento della stipula del contratto di vendita o contratto di affitto, dar atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’Ape, sull’attestazione della prestazione energetica dell’edificio oggetto del contratto. Lo faranno attraverso una specifica clausola che sarà costantemente inserita nei contratti di vendita o di locazione.
Ape per la Pubblica Amministrazione
L’Ape (attestato di prestazione energetica) sarà obbligatorio anche per gli edifici utilizzati da Pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico: in questo caso l’Ape sarà, a cura del proprietario, affisso con evidenza all’ingresso dell’edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.
Le sanzioni relative all’Ape
Sanzionida 3.000 a 18.000 Euro nel caso l’Ape non venga redatta per gli edifici nuovi o ristrutturati ed anche per gli immobili oggetto di vendita. La sanzione sarà comminata al proprietario o al costruttore.
Sanzioni da 300 a 1.800 Euro nel caso in cui l’immobile dato in locazione non sia dotato di Ape. La sanzione sarà comminata al proprietario.
Sanzioni da 500 a 3.000 Euro nel caso in cui in un annuncio immobiliare, di vendita o di locazione e su qualsiasi mezzo sia diffuso, non siano riportati i parametri energetici dell’edificio oggetto dell’annuncio stesso. La sanzione sarà comminata al responsabile dell’annuncio.
Ape, attestato di prestazione energetica – di Redazione
valentino dice
Vorrei sapere da quando e’ obbligatorio l’ape,se sin da subito lo dobbiamo avere o se ancora si puo’ utilizzare l’ace.
valentina dice
anche io