A seguito dellâentrata in vigore del D.M. 26 giugno 2009 come previsto dal Decreto Legislativo 192/2005, in applicazione della direttiva 2002/91/CE, che fissa i requisiti minimi per la costruzione dei nuovi edifici e la ristrutturazione di quelli esistenti, vediamo di fatto, cosa e come il certificatore deve valutare le prestazioni energetiche di un edificio. Attestato certificazione energetica.Â
Nellâallegato A del nuovo D.M. sono riportati quelli che sono i recettori delle prescrizioni in materia di certificazioni ( in relazione alle diverse tipologie di edifici, alle superfici ) e i criteri che debbono essere seguiti.
La certificazione energetica deve essere fornita per tutti i seguenti tipi di edifici:
– Edifici adibiti a residenza e assimilabili;
– Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attivitĂ industriali o artigianali, purchĂŠ siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico;
– Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonchĂŠ le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
– Edifici adibiti ad attivitĂ ricreative o di culto e assimilabili;
– Edifici adibiti ad attivitĂ commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
– Edifici adibiti ad attivitĂ sportive;
– Edifici adibiti ad attivitĂ scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
– Edifici adibiti ad attivitĂ industriali ed artigianali e assimilabili.
Qualora un edificio sia costituito da parti individuali appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete.
Sono poi spiegati i metodi per la determinazione della prestazione energetica degli edifici: il âMetodo calcolato di progettoâ (secondo norma UNI/TS 11300) e il âMetodo di calcolo da rilievo sullâedificioâ. Occorre poi valutare attentamente le caratteristiche dellâinvolucro edilizio volte a contenere il fabbisogno per la climatizzazione estiva. A tal fine vengono consigliati due possibili metodi: il metodo basato sulla determinazione dellâindice di prestazione termica dellâedificio per il raffrescamento e il metodo basato sulla determinazione di parametri qualitativi.
Lâutente nella relazione che accompagna il certificato può verificare se la stessa citi questi metodi proposti e quindi sia conforme alle direttive in materia.
La prestazione energetica complessiva dellâedificio è espressa attraverso lâindice di prestazione energetica globale ( EPgl. ) che tiene conto delle prestazioni energetiche per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua sanitaria, per la climatizzazione estiva e della prestazione energetica per lâilluminazione artificiale.
EPgl= EPi + EPacs + EPe + EPill
Nel caso di edifici residenziali tutti gli indici sono espressi in kWh/m2anno. Nel caso di altri edifici (residenze collettive, terziario, industria) tutti gli indici sono espressi in kWh/m3anno.
I risultati dellâanalisi energetica devono poi essere tradotti in modo che siano facilmente comprensibili dallâutente, alla complicata relazione specialistica deve essere associato quindi un output grafico di immediata lettura.
Alle prestazioni energetiche dellâedificio è associata una lettera da A fino a G, in relazione al minor o maggior consumo energetico dellâimmobile che risulta dal calcolo analitico. Viene introdotta anche la classe A+ che rappresenta lâeccellenza qualitativa dal punto di vista energetico.
Gli edifici residenziali dovranno avere ciascuno un proprio attestato di certificazione energetica mentre per i condomini sarĂ possibile una certificazione che accomuni appartamenti simili.
Per questi edifici, si deve quindi prevedere (come cita lâallegato a ):
a) in presenza impianti termici autonomi o centralizzati con contabilizzazione del calore, un certificato per ogni unitĂ immobiliare;
b) in presenza di impianti centralizzati privi di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore, lâindice di prestazione energetica per la certificazione dei singoli alloggi è ricavabile ripartendo lâindice di prestazione energetica (EPLi) dellâedificio nella sua interezza in base alle tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento;
c) in presenza di appartamenti serviti da impianto centralizzato che si diversifichino dagli altri per lâinstallazione di sistemi di regolazione o per la realizzazione di interventi di risparmio energetico, si procede con una certificazione autonoma. In questo caso appartamenti che installano particolari tecnologie potranno risultare di classe maggiore rispetto ad un appartamento seppur identico per forma e tipologia dello stesso condominio.
Attestato certificazione energetica: come si procede per certificare un edificio?
Il proprietario dellâimmobile deve provvedere di tasca propria a far certificare lo stesso qualora intenda venderlo o anche affittarlo. Si dovrĂ pertanto rivolgere a un soggetto certificatore le cui caratteristiche e albo di appartenenza dovrebbero essere introdotte da un DPR specifico, tuttavia non ancora emanato.
La procedura di certificazione energetica degli edifici comprende:
1. lâesecuzione di una diagnosi, o di una verifica di progetto, finalizzata alla determinazione della prestazione energetica dellâimmobile e allâindividuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti;
2. la classificazione dellâedificio in funzione degli indici di prestazione energetica e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialitĂ di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;
3. il rilascio dellâattestato di certificazione energetica.
Entro i quindici giorni successivi alla consegna al richiedente dellâattestato di certificazione energetica, il Soggetto certificatore deve trasmettere copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio.
Nel caso di edifici di nuova costruzione o di interventi di ristrutturazione totali, la nomina del Soggetto certificatore avviene prima dellâinizio dei lavori.
Negli stessi casi, qualora fossero presenti, a livello regionale o locale, incentivi legati per la qualitĂ energetica dellâedificio (bonus volumetrici, ecc.), la richiesta dellâattestato di certificazione energetica può essere resa obbligatoria prima del deposito della richiesta di autorizzazione edilizia. Occorre pertanto informarsi presso gli uffici tecnici dei Comuni di pertinenza. In tali ambiti, al fine di consentire controlli in corso dâopera, può essere previsto che il direttore dei lavori segnali al Soggetto certificatore le varie fasi della costruzione dellâedificio e degli impianti, rilevanti ai fini delle prestazioni energetiche dellâedificio.
Il Soggetto certificatore, nellâambito della sua attivitĂ di diagnosi, verifica o controllo, può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere.
Le condizioni e le modalità attraverso cui è stata effettuata la valutazione della prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare viene indicata esplicitamente nel relativo attestato, anche ai fini della determinazione delle conseguenti responsabilità .
Quando è consentita unâautodichiarazione del proprietario?
Per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m2, al fine di una corretta informazione dellâacquirente, il proprietario dellâedificio, consapevole della scadente qualitĂ energetica dellâimmobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che:
– lâedificio è di classe energetica G;
– i costi per la gestione energetica dellâedificio sono molto alti;
Entro quindici giorni dalla data del rilascio di detta dichiarazione, il proprietario ne trasmette copia alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio.
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