Il decreto legislativo attuativo della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili, di cui si sta discutendo molto in questi giorni, prevede, tra l’altro, all’art. 11 una modifica del decreto legislativo n. 192 del 2005 nella parte in cui prevede l’obbligo di dotare gli edifici oggetto di compravendita dell’Attestato di Certificazione Energetica. Certificazione energetica edifici: se manca l’attestato la compravendita è nulla.
Certificazione energetica edifici: se manca l’attestato la compravendita è nulla. In pratica ogni edificio destinato alla vendita o all’affitto deve essere provvisto di un certificato che consenta all’acquirente o all’inquilino di conoscere le prestazioni energetiche dell’immobile a cui è interessato, appunto l’attestato di certificazione energetica ( prima chiamato attestato di qualificazione energetica ).
La necessità della modifica al decreto del 2005 nasce dal fatto che il testo di allora prescriveva, a pena di nullità, la presenza dell’attestato di certificazione energetica; con il successivo decreto legge 112 del 2008 veniva meno la sanzione della nullità con la conseguenza che l’obbligo della certificazione energetica è stato interpretato come qualcosa di derogabile.
Nella pratica, dopo tale avvenimento, accade che le parti del contratto di compravendita possano accordarsi tra loro prevedendo che sia il compratore a farsi carico di dotare l’edificio dell’Attestato richiesto. Nella maggior parte dei casi quest’ultimo non ottempera all’obbligo, rimanendo l’edificio senza il prescritto attestato.
Proprio al fine di evitare il protrarsi di tale prassi la nuova normativa, presto in vigore, prevede che nei contratti di compravendita sia inserita una clausola con la quale il compratore dia atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione riguardante la certificazione energetica degli edifici. Inoltre prevede che nei contratti di locazione sia inserita analoga dichiarazione del conduttore, ma in tal caso solo se l’appartamento sia già di per sé dotato dell’attestato in quanto immobile nuovo.
Infine, a far data dal 1° gennaio 2012 anche gli annunci commerciali concernenti la vendita degli edifici devono obbligatoriamente riportare l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica. Dunque, alla luce di quanto detto, l’obbligo di dotare l’edificio dell’attestato di certificazione energetica non può più essere considerata norma derogabile, stante il dovere dell’acquirente di dichiarare in sede di rogito del contratto di compravendita di aver ricevuto la documentazione relativa dalla certificazione energetica. Ne deriva che in mancanza dell’attestato diventa impossibile, se non nullo, l’atto di compravendita.
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