Il 25 luglio 2009 è entrato in vigore il D.M. 26 giugno 2009 che contiene le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici e gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le Regioni in materia. Certificazione energetica edifici.
Certificazione energetica edifici. Tutto ciò dovrebbe garantire la promozione di adeguati livelli di qualità dei servizi di certificazione, assicurare la fruibilità, la diffusione e una crescente comparabilità delle certificazioni energetiche sull’intero territorio nazionale in conformità alla direttiva 2002/91/CE, promuovendo quindi la tutela degli interessi degli utenti.
Le disposizioni contenute nelle Linee guida si applicano nelle regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica degli edifici secondo la direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici. Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Provincia di Bolzano che hanno già una propria normativa, dovranno adeguarla a quella statale.
A seguito di questa nuova normativa scompare l’attestato di qualificazione energetica ( che prima veniva presentato dal direttore dei lavori al Comune di pertinenza ) e viene sostituito dall’attestato di certificazione energetica.
Certificazione energetica edifici: attestato di certificazione energetica
In pratica ogni edificio destinato alla vendita o all’affitto deve essere provvisto di un certificato che consenta all’acquirente o all’inquilino di conoscere le prestazioni energetiche dell’immobile a cui è interessato.
Tale certificazione deve essere richiesta a proprie spese dal proprietario dell’immobile a un tecnico abilitato ( dovrebbe essere un professionista iscritto in un apposito albo, anche se il Decreto a riguardo risulta ancora in fase di emanazione).
Le linee Guida sono concepite come una serie di metodologie e procedimenti standard che consentono di ottenere una tipologia di certificato uguale in tutto il territorio. In particolare sono elementi essenziali del sistema di certificazione degli edifici, desumibili dalle Linee guida:
a) i dati informativi che debbono essere contenuti nell’attestato di certificazione energetica, compresi i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell’edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione;
b) le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale;
c) i metodi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati finalizzati a minimizzare gli oneri a carico dei cittadini, tenuto conto delle norme di riferimento.
Sono elementi essenziali del sistema di certificazione degli edifici i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l’indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici.
Inoltre col D.M. 26 giugno 2009 si definiscono anche:
a) la validità temporale massima dell’attestato (massimo 10 anni )
b) le prescrizioni relative all’aggiornamento dell’attestato in relazione ad ogni intervento che migliori la prestazione energetica dell’edificio o ad ogni operazione di controllo che accerti il degrado della prestazione medesima, di entità significativa.
c) i premi correlati alla integrazione nell’edificio di impianti fotovoltaici ed all’ottimizzazione dell’utilizzo delle energie come previsto nel decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
[…] può dire, dunque, che dal punto di vista privato lo scopo della certificazione energetica è di contenere i costi energetici che una famiglia deve sostenere annualmente, mentre dal punto di […]