
Dopo la caparra confirmatoria, esaminiamo la caparra penitenziale.
Caparra penitenziale. In generale, una volta perfezionato il contratto di compravendita, non è più consentito recedere e le parti possono liberarsi dagli obblighi assunti solo mediante un nuovo accordo (c.d. Mutuo consenso) ovvero per le altre cause specificamente previste dalla legge.
Tuttavia, le parti possono accordarsi perchè una delle due o entrambe abbiano il diritto di recesso convenzionale purchè tale diritto venga esercitato prima che il contratto abbia esecuzione.
Solitamente, quando si conclude un contratto, si attribuisce ad una parte il diritto di recesso dietro il pagamento di un corrispettivo, ossia di una somma di denaro. Tale somma è la c.d. Caparra penitenziale che ha natura convenzionale per cui il diritto di recesso deve risultare in maniera chiara ed esplicita dal testo del contratto di compravendita dell’immobile.
Qualora sia stata prevista la facoltà di recesso per entrambe le parti, se la parte che recede è quella che ha ricevuto la caparra, essa dovrà restituire alla controparte il doppio di quanto ricevuto. Inoltre, la parte che è legittimata a chiedere il doppio della caparra penitenziale data in caso di inadempimento dell’altra parte, se ha agito per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte con conseguente diritto al risarcimento del danno, non può chiedere allo stesso tempo anche la condanna al pagamento del doppio della caparra ricevuta.
Ciò perchè realizzando, la risoluzione, gli effetti propri dell’inadempimento contrattuale si ritiene che la parte abbia rinunciato ad esercitare il diritto di recesso e quindi a pretendere il doppio della caparra.
Caparra penitenziale – di Redazione
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