L’attestato di prestazione energetica (APE) è un documento che attesta la prestazione energetica di un determinato edificio. L’APE nelle vendite immobiliari coattive
Non è obbligatorio allegare l’APE nelle vendite immobiliari coattive. L’APE va consegnato al momento della chiusura delle trattative per la locazione o per la vendita. Quindi, l’immobile deve essere dotato dell’APE nel momento stesso in cui il proprietario intende o trasferirlo o locarlo.
Per coloro che stipulano un contratto immobiliare, di compravendita o affitto, senza l’ Attestato di Prestazione Energetica (APE) sono previste sanzioni da 3.000 a 18.000 euro.
Recentemente il Consiglio nazionale del Notariato è intervenuto con una Nota del 20/06/2014, n. 263, chiarendo che non si possono applicare sanzioni nelle vendite immobiliari coattive, ossia nelle vendite gestite dal Tribunale dopo il pignoramento dell’immobile in quanto la vendita non è avvenuta tra parti consenzienti.
Secondo il Notariato, le vendite giudiziali sono regolamentate da uno statuto diverso da quelle contrattuali in cui le parti, ossia l’acquirente ed il venditore, sono consenzienti.
La normativa succedutasi nel tempo ha stabilito che:
– le compravendite e gli affitti stipulati senza l’allegazione dell’APE sono comunque validi ma, se l’attestato non viene consegnato entro 45 giorni, sono previste sanzioni che possono arrivare fino a 18 mila euro.
– la sanzione va pagata da entrambe le parti in solido e in parti uguali.
– il fatto che le parti eseguano il pagamento della sanzione non fa venire meno l’obbligo di presentare l’attestato.
– nei contratti di trasferimento degli immobili a titolo gratuito, in cui chi riceve l’immobile non deve e non può effettuare una valutazione, non vi è alcun obbligo di allegare l’APE al contratto.
La normativa richiamata ha lo scopo di attuare le norme europee sull’efficienza energetica degli edifici. Diversamente, la vendita coattiva di un immobile ha lo scopo di soddisfare un credito, per cui è una situazione particolare in cui manca il consenso delle parti e di conseguenza in cui non sarebbe ragionevole prevedere sanzioni. Al pari, la normativa europea lascia spazio agli ordinamenti interni circa la regolazione delle vendite giudiziali.
Quanto detto non toglie, ha affermato il Consiglio nazionale del Notariato, che il giudice che gestisce una vendita immobiliare coattiva possa statuire che venga messo a disposizione l’APE in maniera tale da consentire una migliore valutazione dell’immobile pignorato.
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