La multiproprietà consiste nell’attribuzione a una pluralità di soggetti del diritto di utilizzo esclusivo e periodico di un medesimo immobile, secondo un avvicendamento temporale prefissato al momento dell’acquisto. Contratto di multiproprietà immobiliare
Contratto di multiproprietà immobiliare. L’essenza dell’istituto è normalmente costituita da un unico edificio con più unità immobiliari, ciascuna delle quali viene assegnata in godimento ad una persona e a un nucleo familiare. La proprietà periodica può riguardare anche casa unifamiliari, come accade nei luoghi di villeggiatura.
In particolare, la legge prevede che “sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non rifluita il contrario dal titolo”.
Il diritto di multiproprietà è un diritto reale e trasferibile, inoltre è un diritto di godimento individuale e non collettivo, nonché limitato a un certo periodo dell’anno.
Il multiproprietario non può godere del bene a proprio piacimento ma deve usarne in modo conforme alla destinazione fissata nel contratto d’acquisto, che solitamente è quella di abitazione per le vacanze. Il multiproprietario, quindi, non può distruggere o alterare il bene, ma deve curarne la manutenzione.
Tuttavia, sia pure limitatamente al periodo di disponibilità, può costruire sul bene diritti personali di godimento e in particolare può locarlo.
La disciplina della multiproprietà immobiliare è contenuta nel D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) ed è stata recentemente rimaneggiata dal D.Lsg. 79/2011 (Codice del Turismo).
Il contratto di multiproprietà è definito come un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale il consumatore acquisisce, a titolo oneroso, il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione.
Le informazioni contrattuali devono essere fornite in maniera chiara e comprensibile al consumatore prima che resti vincolato da un contratto e un ‘offerta. Inoltre devono essere accurate e sufficienti a realizzare la finalità informativa.
Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena nullità. Prima della conclusione del contratto, l’operatore informa il consumatore sulle clausole contrattuali relative al diritto di recesso, la durante del periodo di recesso e il divieto di versare acconti durante il periodo di recesso, le quali devono essere sottoscritte separatamente dal consumatore.
Al consumatore è riconosciuto un periodo di 14 giorni per recedere dal contratto di multiproprietà.
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