La detrazione sul recupero del 36%, dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 , è stata innalzata al 50% su un tetto massimo di spesa raddoppiato rispetto al passato e che tocca i 96mila euro. Detrazione del 36%-50%.
Detrazione del 36%-50%. A partire da luglio 2013 ritornerà ad applicarsi la percentuale del 36% su un tetto massimo di 48mila euro.
Per tale detrazione sono agevolabili tutte le opere tranne:
-quelle di manutenzione ordinaria delle singole unità immobiliari.
-gli acquisti immobiliari di nuove costruzioni.
Ci sono però delle eccezioni. L’agevolazione del 36.50% si adatta lo stesso per:
-le opere per il risparmio energetico;
-la messa a norma degli impianti ai sensi delle leggi di sicurezza;
-l’eliminazione delle barriere architettoniche;
-la cablatura degli edifici;
-il contenimento dell’inquinamento acustico;
-la riduzione del rischio di illeciti (antifurto);
-la bonifica dell’amianto;
-le opere contro gli infortuni domestici;
-le misure antisismiche.
E ancora, possono godere della detrazione del 55% solo le spese strettamente connesse alla realizzazione dell’intervento che assicura il risparmio energetico. Inoltre ci sono delle opere di risparmio energetico che sono coperte solo dalla detrazione del 36-55%. Tra queste:
-la sostituzione delle caldaie esistenti con altre non a condensazione ma comunque con miglioramento dei rendimenti;
-la sostituzioni di infissi con altri a doppi vetri che non raggiungono però le trasmittanze previste per la detrazione del 55%;
-la messa in opera di coibentazioni che non sono adeguate ai requisiti del 55%;
– l’installazione di caldaie a biomasse che non preveda la riqualificazione energetica dell’intero edificio;
– l’installazione di impianti mini-eolici o micro-idraulici non connessi in rete;
-la semplice installazione di pompe di calore a servizio, ad esempio, di condizionatori dell’aria;
-la connessione di impianti idraulici di apparecchi atti eliminare il calcare dell’acqua per incrementare la durate delle caldaie;
-La posa in opera di schermature solari sulle finestre e sulle porte finestre per incrementare il raffrescamento dei locali;
– l’installazione di pannelli fotovoltaici quando si decida di non ricorrere al >”conto energia”.
Per la detrazione del 36-50% sono agevolabili gli immobili residenziali di qualsiasi categoria, purchè siti in Italia, nonché le loro pertinenze.
Sono detraibili anche gli interventi sulle pertinenze di immobili abitativi. Ad esempio si possono mettere a posto box e soffitta senza intervenire nell’appartamento. Infine, entro dati limiti, la detrazione prevista per le parti comuni condominiali si applica per intero anche se nell’edificio ci sono immobili non abitativi:
-quando la superficie delle unità immobiliari destinate a residenza supera il 50% della superficie totale, la detrazione prevista per le spese affrontate sulle parti comuni, è applicata anche dai proprietari di negozi o laboratori (purchè soggetti passivi IRPEF).
-se la superficie destinata a unità immobiliari non residenziali è prevalente , la detrazione sulle spese per le parti comuni è applicata solo per i proprietari o i possessori di unità residenziali.
Detrazione del 36%-50% – di Elisabetta Paladini
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