Coloro che possono usufruire della detrazione fiscale 55% sono tutti i proprietari di una unità immobiliare già esistente su cui vengono fatti interventi di riqualificazione energetica con lo scopo di ottenere una riduzione dei consumi energetici. Detrazione del 55% .
Detrazione del 55%. Le detrazioni 55% sono ammesse per:
• gli interventi sull’involucro di edifici esistenti e cioè: strutture opache verticali e orizzontali(coperture e pavimenti), nonché vetri e infissi, purché delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non riscaldati.
• gli interventi d’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali.
• gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: si intendono gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, nonchè di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
• gli interventi di riqualificazione energetica dell’edificio, a condizione che a seguito dell’esecuzione degli stessi l’intero edificio consegua un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale uguale o inferiore ai valori riportati dall’allegato A del Dm 11 marzo 2008… (Dm 19 febbraio 2007 e successive modifiche; Dl 220/2010 e successive modifiche).
Detrazione del 55%: documentazione necessaria
Per poter accedere al bonus fiscale si deve dimostrare che gli interventi effettuati hanno effettivamente migliorato le prestazioni energetiche dell’edificio. Quindi è necessario acquisire i seguenti documenti:
– l’asseverazione, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti.
– l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio.
– la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari
Tutta la documentazione, per richiedere la detrazione fiscale del 55%, deve essere inviata online all’Enea. Si tratta del soggetto incaricato dalla legge e a cui va inviata la documentazione obbligatoria per accedere a tale tipo di detrazione, decisa dal Decreto Sviluppo (D.L .83 del 22 giugno 2012, entrato in vigore il 12 agosto 2012) per promuovere l’efficienza energetica e lo sviluppo economico del sistema immobiliare nazionale.
Detrazione del 55%: documentazione da conservare
La documentazione che invece va conservata è la seguente:
– la certificazione del produttore dell’infisso, corredata dai certificati dei singoli componenti (vetro e telaio), rilasciate nel rispetto della normativa europea;
– un documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi infissi
– fatture relative alle spese sostenute, che rechino chiaramente separata la voce “manodopera” da quella delle opere;
– ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2008, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione (codice fiscale) e del beneficiario del bonifico
-ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
Vai alla Guida risparmio energetico 2013
[…] La detrazione del 55% […]