Per il risparmio energetico sono previste due agevolazioni: il 55% e il 36-50%. Detrazioni risparmio energetico: la visione d’insieme.
Detrazioni risparmio energetico: la visione d’insieme. Possono lavorare in tandem ma non sono cumulabili. Si applicano a ogni insieme di opere eseguite su un fabbricato e non a ogni persona che ha effettuato la spesa.
Entrambe le detrazioni sono estese a tutti i soggetti IRPEE:
-i proprietari e i famigliari conviventi;
-i nudi proprietari;
-i titolari diretti reali;
-gli inquilini e i comodatari;
-i futuri acquirenti di un immobile
-i soci di cooperative in proprietà divisa e indivisa;
-i soci di società semplici
Inoltre i famigliari, l’ usufruttuario, l’inquilino o il comodatario dell’immobile hanno diritto alla detrazione anche nel caso in cui è stato il proprietario o il detentore dell’immobile a fare la richiesta.
Invece i soggetti all’IRES possono godere solo della detrazione del 55%. Sono ammessi a tale agevolazione:
-I contribuenti che conseguono il reddito d’impresa;
-le associazioni tra professionisti;
-gli enti pubblici e provati che non svolgono attività di commerciale
Per quanto concerne le spese, quelle che hanno diritto alla detrazione sono: l’Iva sulle spese; la progettazione lavori; l’acquisto dei materiali; l’esecuzione dei lavori; altre prestazioni professionali richieste; la relazione di conformità per gli impianti, l’eventuale certificazione energetica e la documentazione obbligatoria atta a provare la sicurezza statica dei fabbricati; le perizie e i sopralluoghi; i diritti pagati per concessioni e autorizzazioni; i bolli relativi alla documentazione; gli oneri di urbanizzazione.
Invece non sono detraibili gli interessi passivi pagati per mutui e le relative spese accessorie e i costi del trasloco e di eventuale custodia dei mobili.
L’obbligo per gli appositi bonifici incombe solo sui contribuenti soggetti a IRPEF.
Dal 17 settembre 2011 i contribuenti possono anche decidere se trasmettere il diritto alla detrazione all’acquirente dell’immobile ristrutturato. Nel caso di cessione, la detrazione spetta all’acquirente per intero per l’anno della cessione.
Detrazioni risparmio energetico: documentazione
Ci sarebbero alcune documentazioni da preparare e conservare per poi esibire in caso di controlli fiscali:
-una fotocopia delle abilitazioni comunali richieste intestati al possessore dell’immobile o a chi esegue i lavori; necessaria anche la fotocopia di sanatoria per eventuali opere abusive;
-dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
-fotocopia della domanda di accatastamento;
-fotocopie delle ricevute di pagamento ICI per gli anni dal 1997 al 2011;
-fotocopia della delibera assembleare per i lavori;
-fotocopia tabella ripartizione millesimale;
-notifica preliminare all’ASL e alla Direzione provinciale del lavoro;
-fatture o ricevute fiscali delle spese intestate al soggetto che intendono usufruire della detrazione; necessarie anche le autofatture;
-ricevute dei bonifici bancari;
-per immobili in locazione o comodato, bisogna avere i contratti con estremi della registrazione;
-dichiarazione dell’impresa esecutrice dei lavori di aspetto delle obbligazioni contributive e i sicurezza del lavoro.
Dal 4 novembre 2011 è necessaria anche un’altra dichiarazione in cui va specificata la data di inizio lavori e gli interventi di ristrutturazione edilizia. In caso di vincoli storici o paesaggistici potrebbe essere richiesta una documentazione con gli assensi da parte delle relative soprintendenze. Infine c’è anche la documentazione tecnico-impiantistica.
In soli due casi è possibile aggiungere alle detrazioni godute altre due detrazioni previste nel modello 730 o Unico:
-nelle spese sostenute per gli immobili con vincolo storico–artistico-architettonico;
-per le spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
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