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Detrazioni risparmio energetico: la visione d’insieme

3 Maggio 2013 by Redazione 1 commento

detrazioni risparmio energetico

Per il risparmio energetico sono previste due agevolazioni: il 55% e il 36-50%. Detrazioni risparmio energetico: la visione d’insieme.

 

Detrazioni risparmio energetico: la visione d’insieme. Possono lavorare in tandem ma non sono cumulabili. Si applicano a ogni insieme di opere eseguite su un fabbricato e non a ogni persona che ha effettuato la spesa.

Entrambe le detrazioni sono estese a tutti i soggetti IRPEE:

agevolazioni risparmio energetico-i proprietari e i famigliari conviventi;

-i nudi proprietari;

-i titolari diretti reali;

-gli inquilini e i comodatari;

-i futuri acquirenti di un immobile

-i soci di cooperative in proprietà divisa e indivisa;

-i soci di società semplici

Inoltre i famigliari, l’ usufruttuario, l’inquilino o il comodatario dell’immobile hanno diritto alla detrazione anche nel caso in cui è stato il proprietario o il detentore dell’immobile a fare la richiesta.

Invece i soggetti all’IRES possono godere solo della detrazione del 55%. Sono ammessi a tale agevolazione:

-I contribuenti che conseguono il reddito d’impresa;

-le associazioni tra professionisti;

-gli enti pubblici e provati che non svolgono attività di commerciale

agevolazioni risparmio energetico2

Per quanto concerne le spese, quelle che hanno diritto alla detrazione sono: l’Iva sulle spese; la progettazione lavori; l’acquisto dei materiali; l’esecuzione dei lavori; altre prestazioni professionali richieste; la relazione di conformità per gli impianti, l’eventuale certificazione energetica e la documentazione obbligatoria atta a provare la sicurezza statica dei fabbricati; le perizie e i sopralluoghi; i diritti pagati per concessioni e autorizzazioni; i bolli relativi alla documentazione; gli oneri di urbanizzazione.

Invece non sono detraibili gli interessi passivi pagati per mutui e le relative spese accessorie e i costi del trasloco e di eventuale custodia dei mobili.

L’obbligo per gli appositi bonifici incombe solo sui contribuenti soggetti a IRPEF.

Dal 17 settembre 2011 i contribuenti possono anche decidere se trasmettere il diritto alla detrazione all’acquirente dell’immobile ristrutturato. Nel caso di cessione, la detrazione  spetta all’acquirente per intero per l’anno della cessione.

Detrazioni risparmio energetico: documentazione

Ci sarebbero alcune documentazioni da preparare e conservare per poi esibire in caso di controlli fiscali:

detrazioni risparmio energetico-una fotocopia delle abilitazioni comunali richieste intestati al possessore dell’immobile o a chi esegue i lavori; necessaria anche la fotocopia di sanatoria per eventuali opere abusive;

-dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

-fotocopia della domanda di accatastamento;

-fotocopie delle ricevute di pagamento ICI per gli anni dal 1997 al 2011;

-fotocopia della delibera assembleare per i lavori;

-fotocopia tabella ripartizione millesimale;

-notifica preliminare all’ASL e alla Direzione provinciale del lavoro;

-fatture o ricevute fiscali delle spese intestate al soggetto che intendono usufruire della detrazione; necessarie anche le autofatture;

-ricevute dei bonifici bancari;

-per immobili in locazione o comodato, bisogna avere i contratti con estremi della registrazione;

-dichiarazione dell’impresa esecutrice dei lavori di aspetto delle obbligazioni contributive e i sicurezza del lavoro.

Dal 4 novembre 2011 è necessaria anche un’altra dichiarazione in cui va specificata la data di inizio lavori e gli interventi di ristrutturazione edilizia. In caso di vincoli storici o paesaggistici potrebbe essere richiesta una documentazione con gli assensi da parte delle relative soprintendenze. Infine c’è anche la documentazione tecnico-impiantistica.

In soli due casi è possibile aggiungere alle detrazioni godute altre due detrazioni previste nel modello 730 o Unico:

-nelle spese sostenute per gli immobili con vincolo storico–artistico-architettonico;

-per le spese sostenute per l’eliminazione delle  barriere architettoniche.

Vai alla Guida risparmio energetico 2013

Detrazioni risparmio energetico: la visione d’insieme – di Elisabetta Paladini

Archiviato in:Energia

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Interazioni del lettore

Trackback

  1. Guida risparmio energetico 2013 ha detto:
    28 Maggio 2014 alle 19:10

    […] Detrazioni risparmio energetico […]

    Rispondi

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