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Contributo di costruzione

30 Gennaio 2013 by Redazione Lascia un commento

contributo costruzione

Contributo di costruzione. La realizzazione di nuovi insediamenti implica la graduale necessità che sia aumentato anche il fabbisogno di servizi pubblici; per tale motivo si è stabilito che per chi costruisce un edificio ha l’obbligo di partecipare alle spese necessarie a porre in essere tali opere di urbanizzazione.

Contributo di costruzione

Inoltre,nel momento in cui viene concesso il permesso di costruire è anche stabilita la quota di contributo riguardante il costo di costruzione.

Vi sono delle ipotesi in cui l’interessato è esonerato dal pagamento del contributo stesso o è obbligato solo in parte al versamento dello stesso.

Contributo di costruzione: Ipotesi di riduzione del contributo

contributo costruzioneIn caso di edilizia abitativa convenzionata, ossia qualora il titolare del permesso di costruire si impegni tramite una convenzione ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione pattuiti con il Comune, il contributo di costruzione è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione.
Altra ipotesi in cui il contributo è commisurato all’incidenza delle sole opere di urbanizzazione riguarda gli interventi da realizzarsi su immobili di proprietà dello Stato.                                                                   

Contributo di costruzione: Ipotesi di esonero dal contributo

Il contributo di costruzione non è dovuto nei seguenti casi:
–    interventi di ristrutturazione e ampliamento degli edifici unifamiliari, in misura non superiore al 20%;
contributo costruzione–    impianti, attrezzature, opere pubbliche realizzate dagli enti istituzionalmente competenti; opere di urbanizzazione eseguite anche da privati in attuazione di strumenti urbanistici;
–    interventi da attuare nelle zone agricole, comprese le residenze in funzione della conduzione del fondo e delle necessità dell’imprenditore agricolo;
–    nuovi impianti, modifiche, lavori riguardanti fonti rinnovabili di energia, l’uso razionale della stessa, la conservazione e il risparmio di energia;
–    interventi da realizzare in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.

Il contributo di costruzione per opere e impianti non destinati alla residenza

Nel caso di opere non destinate alla residenza il Testo Unico Per L’Edilizia distingue tre categorie di interventi:
–    Interventi riguardanti attività industriali e artigianali. Per essi il permesso di costruire prevede che il versamento del contributo sia commisurato all’incidenza
A)    delle opere di urbanizzazione;
B)    di quelle occorrenti al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi, gassosi;
C)    di quelle occorrenti per la sistemazione dei luoghi quando ne siano alterate le caratteristiche;

contributo costruzione–    Interventi riguardanti attività turistiche , commerciali, di svolgimento di servizi. Per essi il permesso dicostruire prevede che il versamento del contributo sia commisurato:
A)    all’incidenza delle opere di urbanizzazione;
B)    ad una quota non superiore al 10% del costo di costruzione, stabilito mediante deliberazione del consiglio comunale;
– Mutamento della destinazione d’uso di impianti ed opere non destinate alla residenza, effettuato entro 10 anni dalla conclusione dei lavori: Per esso il contributo di costruzione è stabilito nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, individuata  con riferimento al momento dell’intervenuta variazione.

Contributo di costruzione – di Redazione

Archiviato in:Burocrazia casa Contrassegnato con: onerosita permesso costruire, permesso costruzione

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