Contributo di costruzione. La realizzazione di nuovi insediamenti implica la graduale necessità che sia aumentato anche il fabbisogno di servizi pubblici; per tale motivo si è stabilito che per chi costruisce un edificio ha l’obbligo di partecipare alle spese necessarie a porre in essere tali opere di urbanizzazione.
Contributo di costruzione
Inoltre,nel momento in cui viene concesso il permesso di costruire è anche stabilita la quota di contributo riguardante il costo di costruzione.
Vi sono delle ipotesi in cui l’interessato è esonerato dal pagamento del contributo stesso o è obbligato solo in parte al versamento dello stesso.
Contributo di costruzione: Ipotesi di riduzione del contributo
In caso di edilizia abitativa convenzionata, ossia qualora il titolare del permesso di costruire si impegni tramite una convenzione ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione pattuiti con il Comune, il contributo di costruzione è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione.
Altra ipotesi in cui il contributo è commisurato all’incidenza delle sole opere di urbanizzazione riguarda gli interventi da realizzarsi su immobili di proprietà dello Stato.
Contributo di costruzione: Ipotesi di esonero dal contributo
Il contributo di costruzione non è dovuto nei seguenti casi:
– interventi di ristrutturazione e ampliamento degli edifici unifamiliari, in misura non superiore al 20%;
– impianti, attrezzature, opere pubbliche realizzate dagli enti istituzionalmente competenti; opere di urbanizzazione eseguite anche da privati in attuazione di strumenti urbanistici;
– interventi da attuare nelle zone agricole, comprese le residenze in funzione della conduzione del fondo e delle necessità dell’imprenditore agricolo;
– nuovi impianti, modifiche, lavori riguardanti fonti rinnovabili di energia, l’uso razionale della stessa, la conservazione e il risparmio di energia;
– interventi da realizzare in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.
Il contributo di costruzione per opere e impianti non destinati alla residenza
Nel caso di opere non destinate alla residenza il Testo Unico Per L’Edilizia distingue tre categorie di interventi:
– Interventi riguardanti attività industriali e artigianali. Per essi il permesso di costruire prevede che il versamento del contributo sia commisurato all’incidenza
A) delle opere di urbanizzazione;
B) di quelle occorrenti al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi, gassosi;
C) di quelle occorrenti per la sistemazione dei luoghi quando ne siano alterate le caratteristiche;
– Interventi riguardanti attività turistiche , commerciali, di svolgimento di servizi. Per essi il permesso dicostruire prevede che il versamento del contributo sia commisurato:
A) all’incidenza delle opere di urbanizzazione;
B) ad una quota non superiore al 10% del costo di costruzione, stabilito mediante deliberazione del consiglio comunale;
– Mutamento della destinazione d’uso di impianti ed opere non destinate alla residenza, effettuato entro 10 anni dalla conclusione dei lavori: Per esso il contributo di costruzione è stabilito nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, individuata con riferimento al momento dell’intervenuta variazione.
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