La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4742 del 27 febbraio 2014 è intervenuta in tema di distanze fra edifici in ambito condominiale, fornendo un utile chiarimento in materia di applicabilità delle norme previste dal codice civile in materia di distanze fra edifici in ambito condominiale.
La questione riguardava la legittimità di un manufatto costruito da alcuni condomini del quale altri condomini avevano chiesto l’eliminazione in quanto eseguito “in violazione delle norme urbanistiche e sismiche, nonché delle distanze legali dal loro appartamento”. La Corte aveva chiarito come la questione del rispetto delle distanze all’interno di un condominio andasse risolta in base all’applicazione del principio di diritto secondo il quale “le norme sulle distanze sono applicabili anche tra i condomini di un edificio condominiale purché siano compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, cioè quando l’applicazione di quest’ultima non sia in contrasto con la prima”.
In parole povere la Corte Suprema ha stabilito che per giudicare della legittimità del posizionamento di un manufatto all’interno di un condominio, nell’ipotesi in cui vi sia contrasto fra le norme generali del codice civile sulle distanze, e quelle, speciali, in materia di condominio, sono queste ultime alle quali si deve fare riferimento per decidere la causa.
Lascia un commento