
La crisi incombe ormai come uno spettro in tutte le case delle famiglie italiane: la disoccupazione aumenta, i posti di lavoro scarseggiano, le imprese chiudono e arrivare a fine mese sembra ormai solo un miraggio. Fondo solidarietà per i mutui prima casa.
Fondo solidarietà per i mutui prima casa. Stando a uno studio condotto dall’Osservatorio semestrale Censis-Confcommercio, ormai una famiglia su quattro non riesce a pagare le bollette e le rate del mutuo, tre su 10 rinviano i pagamenti e al negoziante. Tutti ormai si sentono talmente soffocare dai morsi della crisi tanto da cadere nella disperazione arrivando persino al suicidio.
La situazione è davvero grave, ma almeno qualcosa sembra muoversi: grazie a un provvedimento del Ministero dell’Economia, dal 27 aprile 2013 tornerà operativo il cosiddetto Fondo di Solidarietà, gestito dalla Consap (Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici), che consente di congelare il pagamento della rata del muto della prima casa, fino a 18 mesi.
La sospensione può essere concessa per i mutui di importo erogato non superiore a € 250.000, in ammortamento da almeno un anno, il cui titolare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro.
Inoltre, a seguito di alcune modifiche attuate alla legge n. 92 del 28/06/2012, entrata in vigore in data 18/07/2012, l’accesso al Fondo è possibile averlo solo nei soli casi di:
• cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa) con attualità dello stato di disoccupazione.
• cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.); da parte dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo con attualità dello stato di disoccupazione.
• morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.
Dal 27 aprile 2013 sarà possibile inoltrare a Consap, per il tramite delle banche o l’intermediario finanziario che ha erogato il mutuo, le istanze di sospensione dei mutui attraverso la nuova modulistica che sarà resa disponibile sul sito del MEF (www.mef.gov.it) e della CONSAP (www.consap.it), società del MEF gestore del Fondo.
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