
Fonti rinnovabili 2012. Il burden sharing.
Al fine di dare attuazione al decreto sulle fonti rinnovabili (D. Lgs. 28/2011) che stabilisce per ogni Regione gli obiettivi da raggiungere riguardo alla produzione di energia da fonti rinnovabili, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 78 del 2 aprile 2012 il decreto Burden Sharing.
Fonti rinnovabili 2012. Il burden sharing.
Il decreto in questione va ad assegnare e quindi a ripartire tra le varie Regioni le quote minime di incremento dell’energia (elettrica, termica e trasporti) prodotta con fonti rinnovabili così da arrivare entro il 2020 al raggiungimento dell’obiettivo del 17% del consumo interno lordo.
In particolare, il decreto sul Burden Sharing descrive:
-Il modo in cui verrà determinato e si conseguiranno gli obiettivi delle Regioni e delle Province autonome;
-le modalità con cui avverrà il monitoraggio e la verifica del raggiungimento degli obiettivi stabiliti;
-il modo in cui andranno gestiti i casi di mancato conseguimento degli obiettivi.
Fonti rinnovabili 2012. Il burden sharing.
Inoltre, a far data dall’entrata in vigore del decreto Burden Sharing decorrono tre mesi di tempo entro i quali dovrà essere costituito un osservatorio al fine di monitorare l’attuazione degli obiettivi da parte delle diverse Regioni.
Per ciò che concerne le varie quote di incremento di produzione assegnate alle Regioni fino al 2020, si evidenza come la quota maggiore sia stata assegnata alla Valle d’Aosta (52,1%), seguono Bolzano (36,5%), Trento (35,5%), il Molise (35%), la Basilicata (33,1%), la Calabria (27,1%), l’Abruzzo (19,1%) ecc..
Andando ad analizzare il contenuto del decreto sul Burden Sharing occorre rilevare come esso sia composto da 7 articoli e da due allegati:
-All’art. 2 sono indicate le modalità di determinazione e di conseguimento degli obiettivi delle regioni e delle province autonome;
-All’art.3 sono determinati gli obiettivi, sia intermedi sia finali, per ogni regione e provincia autonoma che, a partire dal 2016 divengono vincolanti;
-All’’art. 4 sono definiti gli orientamenti per iniziative prioritarie e la collaborazione Stato-Regioni e Province autonome;
-all’art 5 sono indicati i modi di monitoraggio e di verifica del raggiungimento degli obiettivi. A partire dall’anno 2013, poi, il Ministero dello sviluppo economico provvede entro il 31 dicembre di ogni anno a controllare per ogni regione e provincia autonoma la quota del consumo finale lordo di energia coperta da fonti rinnovabili, imputata all’anno precedente. I risultati di tali controlli devono essere comunicati al Ministero dell’ambiente, al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle regioni. Inoltre, entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto, il Ministero dello sviluppo economico avrà il compito di creare un Osservatorio formato da sedici componenti; l’osservatorio costituirà un organismo permanente di consultazione e confronto tecnico sulle modalità di raggiungimento degli obiettivi regionali;
-all’art 6 vengono definite le modalità di gestione dei casi in cui non viene raggiunto l’obiettivo. A partire dal 2017, se a seguito dei controlli condotti dall’osservatorio di cui all’articolo 5, si scopre il mancato conseguimento degli obiettivi da parte di una o più regioni o province autonome, allora il Ministro dello sviluppo economico deve invitare la regione o provincia autonoma a presentare entro due mesi osservazioni in merito. Nei due mesi seguenti, allorché il Ministro dello sviluppo economico ha verificato che il mancato conseguimento degli obiettivi è ascrivibile all’inerzia delle Amministrazioni preposte oppure all’inefficacia delle misure usate dalla regione o provincia autonoma, deve suggerire al Presidente del Consiglio dei ministri di attribuire all’ente interessato un termine, non inferiore a sei mesi, per poter adottare i provvedimenti necessari al conseguimento degli obiettivi. Se tale termine decorre inutilmente, il Consiglio dei Ministri adotta i provvedimenti indispensabili ovvero nomina un commissario ad hoc che, entro i successivi sei mesi, raggiunge la quota di energia da fonti rinnovabili idonea a coprire il deficit riscontrato;
-all’art. 7 il decreto stabilisce le disposizioni finali. In caso di aggiornamento degli obiettivi del PAN (piano d’azione nazionale), si provvede al successivo aggiornamento degli obiettivi che ciascuna regione e provincia autonoma deve raggiungere ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali fino al 2020. Al fine di consentire alle regioni e province autonome di servirsi di un periodo di tempo adeguato per conformare le proprie strategie e azioni ai nuovi obiettivi modificati, il termine ultimo per l’aggiornamento degli obiettivi del Piano d’azione nazionale per le energie rinnovabili è stabilito al 31 dicembre 2016.
Fonti rinnovabili 2012. Il burden sharing.
Per ciò che concerne i due allegati al decreto Burden Sharing , in essi vengono indicati i metodi seguiti per la suddivisione tra le regioni e le province autonome degli obiettivi intermedi e finali di contenimento dei consumi finali lordi e di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PAN (Piano d’Azione Nazionale) ed i relativi risultati raggiunti.
Dal momento che l’Italia, con Dm Sviluppo economico del 14 gennaio 2012, ha già scelto il metodo per individuare i dati necessari a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di quote dei consumi finali lordi di elettricità, energia per il riscaldamento e il raffreddamento e per i trasporti, coperti da fonti energetiche rinnovabili, ora spetterà alle singole Regioni incrementare politiche di riduzione dei rispettivi consumi finali lordi e favorire piani per aumentare sempre maggiormente l’uso di fonti rinnovabili, intervenendo innanzi tutto sui propri piani energetici regionali e sulle Linee guida per l’autorizzazione degli impianti.
Fonti rinnovabili 2012. Il burden sharing – di Redazione
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