Le fonti rinnovabili rappresentano una percentuale in forte crescita dei consumi energetici italiani. Fonti rinnovabili, procedure per l’installazione.
Fonti rinnovabili, procedure per l’installazione. La sviluppo più marcato è quello degli impianti solari, buono anche lo sviluppo dell’eolico e delle biomasse, meno invece l’apporto dell’energia idraulica che ha visto un notevole calo.
Per quanto concerne l’installazione degli impianti si è venuto a creare un quadro di assensi e iter del tutto autonomo, che delimita pure le competenze degli enti locali.
Innanzitutto possiamo dire che, in genere, le procedure per l’installazione sono 4:
– semplice comunicazione al Comune;
– comunicazione al Comune con una relazione asseverata;
-procedura abilitativa semplificata (PAS): si tratta di un assenso, simile all’attuale DIA, ma si distingue per alcuni dettagli. In particolare si chiarisca che la SVIA (segnalazione certificata di inizio attività) non si applica alle rinnovabili.
La presentazione al Comune della dichiarazione deve essere fatta almeno 30 giorni prima dall’inizio dei lavori accompagnata da una relazione firmata da un progettista. In allegato dovranno esserci il progetti e gli elaborati tecnici per la concessione redatti dal gestore.
I diritti di segreteria da versare vanno da un minimo di 51, 65 a un massimo di 516,46 euro. Passati 30 giorni, se il Comune non ha negato il suo assenso, l’opera si intende assentita. Nel caso in cui dovrebbero occorrere altre autorizzazioni che non sono state allegate alla richiesta, il Comune dovrà convocare una Conferenza di servizi e di conseguenza il termine di 30 giorni verrà sospeso. Alla fine dell’opera, il progettista è tenuto a rilasciare un certificato di collaudo.
-autorizzazione unica: resta un procedimento del tutto autonomo e differente, sottratto alle competenze degli Sportelli unici dell’edilizia comunale. L’autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia delegata, A partier da 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione è indetta una Conferenza di servizi. Quando il progetto viene approvato, l’impianto può essere costruito e i tempi di conclusione del procedimento sono di 90 giorni.
Per quanto concerne la localizzazione degli impianti, è la Regione a identificare le zone permesse o non consentite.
Negli edifici di nuova costruzione è obbligatorio che almeno il 50% del fabbisogno energetico annuo per la produzione di acqua calda sanitaria sia assicurato da fonti rinnovabili. Per gli edifici localizzati all’interno dei centri storici (ai sensi del Dm 1444/1968) la quota è invece fissata al 25%. Per quanto riguarda invece la produzione di elettricità la soglia dovrà essere calcolata in base alla superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno.
Inoltre, a prescindere dalla dimensione dell’immobile, il fabbisogno energetico totale per acqua calda, riscaldamento e raffrescamento dovrà prevedere un contributo delle fonti rinnovabili secondo le seguenti percentuali:
a) il 20% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50% quando il titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.
Queste soglie, che nei centri storici sono ridotte del 50%, potranno ulteriormente essere ritoccate al rialzo dalle singole Regioni. Sono esclusi dagli obblighi gli edifici tutelati dal Codice dei beni culturali e dagli strumenti urbanistici.
In condominio invece le cose cambiano. La riforma del diritto condominiale ha previsto che con la maggioranza degli intervenuti all’assemblea rappresentanti almeno la metà del valore dell’edificio, i condomini possono decidere di installare opere dirette alla produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, fonti solari o più in generale fonti rinnovabili.
Nell’ipotesi in cui la realizzazione di opere destinate a fornire “energia pulita” determini la necessità di modificare le parti comuni, il condomino deve dare comunicazione all’amministratore e deve indicare le modalità di esecuzione dell’opera preventivamente. Poi l’amministratore ha l’obbligo di convocare l’assemblea che potrà prescrivere, con la maggioranza degli intervenuti e almeno i due terzi del valore dell’edificio, eventuali opere aventi medesime finalità, ma eseguite in modo alternativo o comunque chiedere adeguate garanzie.
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