Quando si vende un immobile è importante sapere che vi sono delle imposte da pagare ed in questo articolo cerchiamo di chiarire quali e quante siano. Imposte acquisto casa e vendita casa
Imposte acquisto casa e vendita casa. Iniziamo a vedere il concetto di plusvalenza, spiegando che essa rappresenta quel valore che si ottiene dalla differenza fra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto di una determinata abitazione.
Tale differenza rappresenta un guadagno e di conseguenza è soggetto a tassazione, ma è bene precisare che si parla di plusvalenza tassabile, quando l’immobile viene venduto entro cinque anni dall’acquisto.
Non sono soggetti a tale imposta le case provenienti da successione, donazione (sempre che siano trascorsi 5 anni dalla costruzione o acquisto da parte del donante) e quelle unità immobiliari che per gran parte del periodo intercorso fra acquisto e vendita, siano state utilizzate quali abitazioni principali.
In merito alla tassazione delle plusvalenze, dal 2006 è stata introdotta una nuova norma, la quale prevede che il venditore, all’atto della cessione, possa chiedere sulle plusvalenze realizzate, l’applicazione di un’imposta sostitutiva di quella sul reddito (con atto del notaio).
Imposte acquisto casa
In caso di acquisto di un immobile, invece, vengono applicate le imposte di registro e quelle ipotecaria e catastale.
Se lo stesso viene acquistato da un’impresa costruttrice, oltre alle suddette tasse, dovrà essere corrisposta anche l’iva, nella misura del 4%, se prima casa, del 10% se seconda abitazione.
In sintesi, comprando da un costruttore bisognerà effettuare il pagamento delle seguenti imposte:
iva (come su descritto);
imposta di registro, catastale ed ipotecaria, in misura fissa pari a 129,11 euro.
In caso di acquisto da un privato, invece, le spese da sostenere saranno:
imposta di registro del 3%, se prima casa, 7%, se seconda abitazione;
imposta ipotecaria in misura fissa, se trattasi di prima casa, del 2% negli altri casi;
imposta catastale in misura fissa (prima casa) o 1% (seconda casa).
La base imponibile per l’applicazione dell’imposta di registro, è data dal valore dell’immobile calcolato in atto.
Per gli immobili soggetti ad iva, la base imponibile è costituita dal corrispettivo pattuito tra le parti.
Il valore catastale viene invece individuato moltiplicando la rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% per determinati coefficienti che variano a seconda della tipologia dello stesso, nello specifico:
110 per fabbricati appartenenti alle categorie A, B e C (non A/10 e C/1);
55 per quelli appartenenti alle categorie A/10 e D;
37,4 per i fabbricati delle categorie C/1 ed E.
Come già accennato in precedenza, chi acquista una prima casa, gode di alcune importanti agevolazioni, quali imposta di registro o iva, che si pagano con aliquote ridotte ed imposte catastale ed ipotecaria, dovute in misura fissa e ciò vale anche per l’acquisto di pertinenze, relativamente alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
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