
Il decreto del fare del Governo Letta è intervenuto in materia di espropriazione immobiliare prevedendo regole più garantiste nei confronti del contribuente.Ipoteca sulla casa di Equitalia. Decreto del Fare
Ipoteca sulla casa di Equitalia. Decreto del Fare. La casa in cui il contribuente abita non può essere espropriata per i debiti con Equitalia, sempre che sia l’unico immobile posseduto, ma può comunque essere ipotecata. Per l’ipoteca sull’immobile rimangono in vigore le vecchie norme.
In ogni caso, ai fini dell’espropriazione della casa è necessario che la somma iscritta a ruolo superi i 120 mila euro e non i 20 mila euro.
Il decreto del fare ha stabilito che l’abitazione principale, dove si risiede abitualmente, non può essere espropriata se ricorrono tutti i seguenti elementi:
– L’immobile non è di lusso;
– L’immobile è destinato ad uso abitativo;
– È l’unico immobile di proprietà del debitore.
Quando ricorrono le tre condizioni suesposte la casa non può essere pignorata e quindi messa all’asta.
Niente però vieta ad Equitalia di partecipare a pignoramenti avviati sull’immobile da altri creditori del debitore nei confronti dei quali tale divieto di pignoramento non sussiste.
Il fatto che Equitalia non possa espropriare la casa del contribuente non significa che non possa procedere ad iscrivere ipoteca sulla stessa. Ai fini dell’iscrizione dell’ipoteca basta che il credito iscritto a ruolo superi i 20 mila euro.
L’ipoteca a differenza del pignoramento non impedisce la disponibilità del bene da parte del debitore, non rappresenta l’inizio della procedura esecutiva, ma solo un vincolo di garanzia a favore del creditore.
Ciò significa che la casa, seppur ipotecata, può essere venduta ad altri, ma in tal caso, se l’immobile non costituisce abitazione principale Equitalia potrà attivare l’esecuzione forzata e quindi espropriarla.
Inoltre, se Equitalia viene a conoscenza tempestivamente della vendita, potrà mettere in atto il pignoramento presso terzi con riguardo all’importo dovuto dall’acquirente al venditore.
Il pignoramento, a differenza dell’ipoteca, comporta l’indisponibilità dell’immobile con al conseguenza che un eventuale vendita dell’immobile pignorato a terzi risulta inefficace nei confronti di Equitalia. In ogni caso, quando è possibile procedere all’esproprio, questo deve essere comunque preceduto dall’iscrizione di ipoteca e dal decorso di sei mesi. A sua volta, l’iscrizione di ipoteca dev’essere preceduta da un intimazione al contribuente di pagare le somme dovute.
voglio risposta al mio problema io tengo un apartamento solo uso familia e devo a la equitalia piu di 130 mila euro unica casa puedo stare tranquillo o que devo fare per questo.