Il decreto del fare del Governo Letta è intervenuto in materia di espropriazione immobiliare prevedendo regole piÚ garantiste nei confronti del contribuente.Ipoteca sulla casa di Equitalia. Decreto del Fare
Ipoteca sulla casa di Equitalia. Decreto del Fare. La casa in cui il contribuente abita non può essere espropriata per i debiti con Equitalia, sempre che sia lâunico immobile posseduto, ma può comunque essere ipotecata. Per lâipoteca sullâimmobile rimangono in vigore le vecchie norme.
In ogni caso, ai fini dellâespropriazione della casa è necessario che la somma iscritta a ruolo superi i 120 mila euro e non i 20 mila euro.
Il decreto del fare ha stabilito che lâabitazione principale, dove si risiede abitualmente, non può essere espropriata se ricorrono tutti i seguenti elementi:
–         Lâimmobile non è di lusso;
–         Lâimmobile è destinato ad uso abitativo;
–Â Â Â Â Â Â Â Â Â Ă lâunico immobile di proprietĂ del debitore.
Quando ricorrono le tre condizioni suesposte la casa non può essere pignorata e quindi messa allâasta.
Niente però vieta ad Equitalia di partecipare a pignoramenti avviati sullâimmobile da altri creditori del debitore nei confronti dei quali tale divieto di pignoramento non sussiste.
Il fatto che Equitalia non possa espropriare la casa del contribuente non significa che non possa procedere ad iscrivere ipoteca sulla stessa. Ai fini dellâiscrizione dellâipoteca basta che il credito iscritto a ruolo superi i 20 mila euro.
Lâipoteca a differenza del pignoramento non impedisce la disponibilitĂ del bene da parte del debitore, non rappresenta lâinizio della procedura esecutiva, ma solo un vincolo di garanzia a favore del creditore.
Ciò significa che la casa, seppur ipotecata, può essere venduta ad altri, ma in tal caso, se lâimmobile non costituisce abitazione principale Equitalia potrĂ attivare lâesecuzione forzata e quindi espropriarla.
Inoltre, se Equitalia viene a conoscenza tempestivamente della vendita, potrĂ mettere in atto il pignoramento presso terzi con riguardo allâimporto dovuto dallâacquirente al venditore.
Il pignoramento, a differenza dellâipoteca, comporta lâindisponibilitĂ dellâimmobile con al conseguenza che un eventuale vendita dellâimmobile pignorato a terzi risulta inefficace nei confronti di Equitalia. In ogni caso, quando è possibile procedere allâesproprio, questo deve essere comunque preceduto dallâiscrizione di ipoteca e dal decorso di sei mesi. A sua volta, lâiscrizione di ipoteca devâessere preceduta da un intimazione al contribuente di pagare le somme dovute.
massimo santoro nicolo dice
voglio risposta al mio problema io tengo un apartamento solo uso familia e devo a la equitalia piu di 130 mila euro unica casa puedo stare tranquillo o que devo fare per questo.