Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1777/2014 della Sezione Sesta ha chiarito che non necessita del permesso di costruire la realizzazione di pergolati e coperture amovibili.
I Giudici, in particolare, hanno stabilito che non occorre chiedere al Comune il permesso se si vuole realizzare una “struttura di arredo, installata su pareti esterni dell’unità immobiliare di cui è ad esclusivo servizio, costituito da struttura leggera e amovibilie, caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione”.
Ciò in quanto la tenda o il pergolato “non configura né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimuovibilità, dell’assenza di tamponature verticale e della facile rimuovibilità della copertura orizzontale (addirittura retraibile a mezzo di motore elettrico)”.
Pertanto, secondo il Consiglio di Stato tali strutture sono da considerarsi come arredo esterno, di riparo e protezione, funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all’immobile cui accede, in quanto tale riconducibile agli interventi manutentivi non subordinati ad alcun titolo abilitativo.
di avv. Eleonora Nadia Delle Side
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