
La riforma del condominio, in vigore dal 18 giugno 2013, è intervenuta in merito alle antenne e agli impianti di ricezione, introducendoli nel codice civile un’apposita disciplina. Antenna in condominio riforma 2013
Antenna in condominio riforma 2013. Innanzitutto, per espressa previsione dell’articolo 1117 c.c., gli impianti per la ricezione radiotelevisiva e gli accessi a qualunque altro genere di flusso informativo, anche satellitare e via cavo, rientrano tra le parti comuni del condominio.
Per l’installazione di tali impianti è ora richiesta una maggioranza agevolata: la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
Nel caso il condomino tenda a installare un’antenna autonoma, se durante i lavori sono previste modifiche alle parti comuni, l’interessato ne dovrà dare comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. Inoltre, stando a quanto previsto dall’Art. 1122-bis, “L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e, ai fini dell’installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L’assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l’esecuzione alla restazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali”.
Antenna in condominio riforma 2013: antenna centralizzata
Se invece l’antenna non risulterà essere autonoma ma centralizzata, la disciplina risulterà divergere leggermente, soprattutto per quello che riguarda le quote assembleari: per la delibera d’installazione, infatti, basterà il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea (che rappresentino almeno 334 millesimi delle quote di proprietà) anziché un terzo dei condomini.
E ancora, come cita l’articolo 1122bis, introdotto dalla L. 220/2012, non sono soggetti ad autorizzazioni gli impianti destinati alle singole unità abitative, ciò vale anche per i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze che debbano essere realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari i proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettoniche dell’edificio.
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